Regolamento di esecuzione (UE) 2021/791 della Commissione del 10 maggio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Aischgründer Karpfen» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/791 riguardo alla modifica del disciplinare dell'Aischgründer Karpfen?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/791 della Commissione europea, pubblicato il 10 maggio 2021, approva una modifica non minore del disciplinare relativo all'indicazione geografica protetta (IGP) "Aischgründer Karpfen", un prodotto alimentare tedesco. La modifica era stata richiesta dalla Germania e, secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali opposizioni. Poiché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione nel termine previsto, la Commissione ha proceduto all'approvazione della modifica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, vincolando sia le autorità pubbliche che i produttori che desiderano utilizzare l'indicazione geografica protetta.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/791 della Commissione del 10 maggio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aischgründer Karpfen» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/791 of 10 May 2021 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Aischgründer Karpfen’ (PGI))
Testo normativo
17.5.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 171/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/791 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[«Aischgründer Karpfen» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Aischgründer Karpfen», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 1096/2012 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Aischgründer Karpfen» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1096/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aischgründer Karpfen (IGP)] (
GU L 326 del 24.11.2012, pag. 1
).
(
3
)
GU C 27 del 25.1.2021, pag. 21
.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0791/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento (UE) 2021/791 riguarda le indicazioni geografiche protette (IGP) e le denominazioni di origine protette (DOP), disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, rappresentando uno strumento di tutela della qualità e dell'autenticità dei prodotti agroalimentari. I produttori e le associazioni di categoria devono conformarsi alle modifiche del disciplinare per mantenere il diritto di utilizzo della denominazione protetta, mentre le autorità doganali e i controlli di conformità garantiscono il rispetto delle norme sulla tracciabilità e sulla provenienza geografica.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.