Regolamento di esecuzione (UE) 2021/790 della Commissione del 10 maggio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pesca di Delia» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/790 riguardo alla registrazione della "Pesca di Delia"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/790 della Commissione europea, entrato in vigore il 17 maggio 2021, registra il nome "Pesca di Delia" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione riguarda un prodotto ortofrutticolo fresco o trasformato originario dell'Italia, specificamente della zona di Delia in Sicilia. La norma si applica a tutti i produttori e commercianti che intendono utilizzare questa denominazione, garantendo loro protezione legale contro usi non autorizzati e contraffazioni. Per le aziende agricole e i distributori della zona interessata, l'IGP rappresenta uno strumento di valorizzazione commerciale e di tutela della qualità del prodotto, consentendo di commercializzare il prodotto con una denominazione protetta a livello europeo. La registrazione è avvenuta senza opposizioni, secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, e comporta obblighi di conformità ai disciplinari di produzione specifici per mantenere la qualificazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/790 della Commissione del 10 maggio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pesca di Delia» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/790 of 10 May 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Pesca di Delia’ (PGI))
Testo normativo
17.5.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 171/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/790 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pesca di Delia» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Pesca di Delia» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pesca di Delia» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Pesca di Delia» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 18 del 18.1.2021, pag. 45
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/790 disciplina l'Indicazione Geografica Protetta (IGP) e rientra nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari regolato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori e operatori commerciali devono rispettare i disciplinari di produzione per utilizzare la denominazione "Pesca di Delia", con implicazioni su tracciabilità, etichettatura e diritti di proprietà intellettuale del prodotto.
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