Regolamento di esecuzione (UE) 2022/787 della Commissione del 13 maggio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cancoillotte» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/787 riguardo alla registrazione della "Cancoillotte"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/787 della Commissione europea, emanato il 13 maggio 2022, registra il nome "Cancoillotte" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. La Cancoillotte è un prodotto lattiero-caseario francese classificato nella categoria "Altri prodotti di origine animale" secondo l'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dalla Francia e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/787 della Commissione del 13 maggio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cancoillotte» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/787 of 13 May 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [‘Cancoillotte’ (PGI)]
Testo normativo
20.5.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 141/6
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/787 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cancoillotte» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Cancoillotte» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Cancoillotte» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Cancoillotte» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 49 del 31.1.2022, pag. 7
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2022/787 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, distributori e commercianti di prodotti lattiero-caseari devono rispettare i criteri di registrazione IGP per commercializzare legittimamente la Cancoillotte, garantendo tracciabilità, origine geografica e conformità alle specifiche tecniche del disciplinare di produzione.
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