Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0782/2020

Regolamento delegato (UE) 2020/782 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 per quanto riguarda le loro date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 12/06/2020 In vigore dal: 12/06/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal Regolamento UE 2020/782 ai regolamenti delegati sulla sicurezza ferroviaria e quali Stati membri ne sono interessati?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2020/782 della Commissione del 12 giugno 2020 modifica due regolamenti precedenti (2018/761 e 2018/762) che stabiliscono metodi comuni di sicurezza per le ferrovie secondo la Direttiva (UE) 2016/798. La modifica principale riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate disposizioni, in conseguenza della proroga dei termini di recepimento della direttiva sulla sicurezza ferroviaria concessa agli Stati membri. In particolare, per gli Stati che hanno notificato un'ulteriore proroga del periodo di recepimento (secondo l'articolo 33, paragrafo 2 bis della Direttiva 2016/798), l'applicazione di specifiche disposizioni è rinviata dal 16 giugno 2020 al 31 ottobre 2020. Il regolamento distingue tra Stati membri che hanno effettuato una sola notifica di proroga e quelli che ne hanno effettuate due, applicando scadenze differenziate. Questa flessibilità consente agli Stati di adeguarsi gradualmente alle nuove normative sulla sicurezza ferroviaria, evitando disarmonie nell'implementazione delle misure comuni di controllo e gestione della sicurezza.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2020/782 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 per quanto riguarda le loro date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2020/782 of 12 June 2020 amending Delegated Regulations (EU) 2018/761 and (EU) 2018/762 as regards their dates of application following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

15.6.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188/14 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/782 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 per quanto riguarda le loro date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ( 1 ) , in particolare l'articolo 6 bis, in combinato disposto con l'articolo 27 bis, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2016/798 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798. (2) Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») e alla Commissione l'intenzione di prorogare il periodo di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della medesima direttiva, l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti delegati (UE) 2018/761 ( 3 ) e (UE) 2018/762 della Commissione ( 4 ) dovrebbe essere rinviata fino al 31 ottobre 2020. (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762. (4) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/761, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019. L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento. L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento di detta direttiva.». Articolo 2 Il regolamento delegato (UE) 2018/762 è così modificato: 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Abrogazione I regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 sono abrogati con effetto a decorrere dal 31 ottobre 2025.»; 2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798. Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, di aver ulteriormente prorogato tale periodo di recepimento. Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102 . ( 2 ) Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione ( GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16 ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 ( GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26 ).

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Il Regolamento UE 2020/782 è rilevante per chi opera nel settore ferroviario e deve conformarsi alle disposizioni sulla sicurezza delle ferrovie, in particolare per quanto riguarda i metodi comuni di supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, i certificati di sicurezza unico e le autorizzazioni di sicurezza. Esperti di diritto ferroviario e responsabili della compliance aziendale consultano questa normativa per comprendere i termini di recepimento della Direttiva 2016/798, le scadenze differenziate per gli Stati membri e l'abrogazione dei regolamenti precedenti (UE n. 1158/2010 e UE n. 1169/2010).

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