Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0780/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/780 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 per quanto riguarda le misure volte a prorogare la validità di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione e determinate disposizioni transitorie a seguito della pandemia di Covid‐19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 12/06/2020 In vigore dal: 12/06/2020 Documento ufficiale

Quali certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione sono stati prorogati a causa del Covid-19 e per quanto tempo?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2020/780 ha introdotto misure straordinarie per prorogare la validità dei certificati dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM o SRM) nel settore ferroviario, a causa delle difficoltà operative create dalla pandemia di Covid-19. La norma si applica ai certificati SRM dei carri merci e ai certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate dei carri merci, la cui scadenza ricadeva tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Questi certificati hanno avuto la loro validità prorogata automaticamente di ulteriori sei mesi, permettendo ai soggetti responsabili della manutenzione di continuare le operazioni senza interruzioni mentre gli organismi di certificazione completavano i procedimenti di rinnovo. La proroga rimane comunque subordinata al rispetto dei requisiti di sicurezza: gli organismi di certificazione potevano comunque revocare o modificare i certificati qualora ritenessero che il soggetto responsabile della manutenzione non soddisfacesse più i requisiti originari. Inoltre, il regolamento ha esteso i termini di adeguamento per i veicoli diversi dai carri merci, spostando la scadenza di conformità al 16 giugno 2022.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/780 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 per quanto riguarda le misure volte a prorogare la validità di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione e determinate disposizioni transitorie a seguito della pandemia di Covid‐19 (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/780 of 12 June 2020 amending Regulation (EU) No 445/2011 and Implementing Regulation (EU) 2019/779 as regards measures to extend the validity of certain certificates of rail entities in charge of maintenance and certain transitional provisions due to the COVID-19 pandemic (Text with EEA relevance)

Testo normativo

15.6.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188/8 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/780 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 per quanto riguarda le misure volte a prorogare la validità di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione e determinate disposizioni transitorie a seguito della pandemia di Covid‐19 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Gli Stati membri hanno informato la Commissione in merito alle difficoltà relative al rinnovo di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione («ECM», denominati anche «SRM»), a causa delle misure adottate a seguito della pandemia di Covid‐19. (2) Il rinnovo dei certificati SRM dei carri merci o dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate dei carri merci rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione ( 2 ) , qualora la loro validità sia appena scaduta o stia per scadere, potrebbe non essere possibile a causa delle misure che si sono rese necessarie a seguito della pandemia di Covid‐19 e che sono state introdotte in alcuni Stati membri a decorrere dal 1 o marzo 2020. In particolare gli organismi di certificazione degli ECM potrebbero non essere in grado di svolgere tutto il lavoro preliminare necessario per il rinnovo di un certificato ECM o di un certificato relativo alle funzioni di manutenzione esternalizzate nei tempi prescritti a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 oppure, a decorrere dal 16 giugno 2020, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione ( 3 ) . (3) Al fine di garantire la continuità operativa, è opportuno prorogare per ulteriori sei mesi la validità dei certificati SRM e dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 con scadenza tra il 1 o marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Dovrebbe essere fatta salva l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 445/2011 nei casi in cui un organismo di certificazione ritenga che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi più i requisiti sulla cui base è stato rilasciato il certificato SRM o il certificato relativo alle funzioni di manutenzione esternalizzate. (4) A causa della pandemia di Covid‐19, è opportuno concedere più tempo per l’attuazione dei requisiti relativi ai componenti critici sotto il profilo della sicurezza e per l’applicazione del nuovo regime ai veicoli diversi dai carri merci. Le disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 dovrebbero pertanto essere adattate. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779. (6) Dal 1 o marzo 2020 la validità di determinati certificati ECM potrebbe essere già scaduta. Al fine di evitare qualsiasi incertezza giuridica, la proroga della validità dei certificati ECM dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1 o marzo 2020. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 ( 4 ) . (8) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 7 del regolamento (UE) n. 445/2011, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione ( *1 ) , un certificato SRM è valido per un periodo non superiore a cinque anni. Il titolare del certificato informa immediatamente l’organismo di certificazione in merito a tutti i cambiamenti significativi delle circostanze esistenti al momento in cui il certificato originale è stato rilasciato per permettere al suddetto organismo di decidere se modificarlo, rinnovarlo o revocarlo. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 è così modificato: 1) all’articolo 15, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Tutti i soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli diversi dai carri merci e dei veicoli di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, che non sono soggetti ai paragrafi da 2 a 4, assicurano la conformità al presente regolamento entro e non oltre il 16 giugno 2022.»; 2) all’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. Fatta salva qualsiasi procedura che l’organismo di certificazione può adottare in virtù delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 445/2011, la validità dei certificati SRM e dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma di tale regolamento con scadenza tra il 1 o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata di ulteriori sei mesi.»; 3) all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020. Tuttavia, l’articolo 4 si applica a decorrere dal 16 giugno 2021 e l’articolo 15, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 1 o marzo 2020.». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 ( GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione ( GU L 139I del 27.5.2019, pag. 360 ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea ( GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 ).

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Il Regolamento UE 2020/780 riguarda la certificazione ECM/SRM nel settore ferroviario, la proroga straordinaria di certificati di manutenzione e le disposizioni transitorie Covid-19. È rilevante per imprese ferroviarie, organismi di certificazione e gestori dell'infrastruttura che devono gestire i requisiti di sicurezza ferroviaria secondo la direttiva UE 2016/798 e il regolamento di esecuzione UE 2019/779.

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