Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0779/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/779 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 per quanto riguarda le date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 12/06/2020 In vigore dal: 12/06/2020 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2020/779 riguardo alle date di applicazione delle norme ferroviarie?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2020/779 modifica il precedente Regolamento di esecuzione UE 2019/250, introducendo una differenziazione nelle date di applicazione delle norme tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario europeo. La normativa si applica agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo che devono recepire la Direttiva UE 2016/797 sulla sicurezza e interoperabilità ferroviaria. Il regolamento distingue tra due categorie di Stati: quelli che hanno notificato l'intenzione di prorogare il termine di recepimento (articolo 57, paragrafo 2bis) e quelli che non lo hanno fatto. Per gli Stati che non hanno richiesto proroga, le nuove disposizioni si applicano dal 16 giugno 2020; per gli Stati che hanno richiesto proroga, l'applicazione è rinviata al 31 ottobre 2020. In pratica, questo significa che le dichiarazioni di conformità ai tipi di veicoli ferroviario e i certificati CE seguono calendari diversi a seconda della scelta dello Stato membro, permettendo una transizione graduale verso i nuovi standard tecnici.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/779 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 per quanto riguarda le date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/779 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/250 as regards the dates of application following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

15.6.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188/6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/779 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 per quanto riguarda le date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 15, paragrafo 9, e l’articolo 24, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2016/797 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 ( 2 ) al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. (2) Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia») e alla Commissione l’intenzione di prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797, conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della medesima direttiva, l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione ( 3 ) dovrebbe essere rinviata al 31 ottobre 2020. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. (5) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 è così modificato: 1) all’articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE fino al 15 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/797. L’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE fino al 30 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/797.»; 2) all’articolo 12, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/797. Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 . ( 2 ) Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 ( GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9 ).

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Il Regolamento UE 2020/779 è il riferimento normativo per chi opera nel settore ferroviario europeo riguardante l'interoperabilità del sistema ferroviario, le dichiarazioni di conformità CE, i certificati tecnici per sottosistemi e componenti ferroviari. Costruttori, fornitori di componenti e organismi notificati lo consultano per comprendere le scadenze di applicazione della Direttiva 2016/797, le procedure di verifica CE e i modelli di certificazione ferroviaria nei diversi Stati membri.

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