Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0777/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/777 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 per quanto riguarda le date di applicazione e determinate disposizioni transitorie a seguito della proroga del termine per il recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 12/06/2020 In vigore dal: 12/06/2020 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 2020/777 al regime di certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2020/777 modifica il Regolamento di esecuzione UE 2018/763 per adattare i termini di applicazione delle nuove norme sulla sicurezza ferroviaria a seguito della proroga concessa agli Stati membri per recepire la Direttiva UE 2016/798. La normativa introduce tre diversi regimi temporali a seconda che gli Stati membri abbiano notificato o meno all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie la proroga del recepimento: il 16 giugno 2019 per chi non ha chiesto proroga, il 16 giugno 2020 per chi ha chiesto una prima proroga, e il 31 ottobre 2020 per chi ha chiesto una seconda proroga.

Il regolamento prevede disposizioni transitorie specifiche per gestire le domande di certificato di sicurezza pendenti, consentendo alle autorità nazionali di continuare la valutazione oltre il 16 giugno 2020 fino al 30 ottobre 2020, con particolare riguardo alle difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19. Inoltre, consente ai richiedenti di presentare domande compilate secondo il vecchio regolamento (UE 2018/763) alle autorità nazionali degli Stati membri che hanno notificato la seconda proroga, senza necessità di revisione della documentazione.

Per gli operatori ferroviari che operano in più Stati membri, il regolamento stabilisce che i certificati di sicurezza unici rilasciati dall'Agenzia tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020 escludono le reti negli Stati membri con seconda proroga, i quali rilasciano certificati nazionali complementari con validità coordinata. Questa disciplina garantisce continuità operativa durante il periodo di transizione verso l'applicazione uniforme della nuova direttiva.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/777 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 per quanto riguarda le date di applicazione e determinate disposizioni transitorie a seguito della proroga del termine per il recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/777 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/763 as regards the dates of application and certain transitional provisions following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

15.6.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/777 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 per quanto riguarda le date di applicazione e determinate disposizioni transitorie a seguito della proroga del termine per il recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 10, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2016/797 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 ( 2 ) al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798. (2) La valutazione delle domande di un certificato di sicurezza in conformità alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ( 3 ) , per le quali il rilascio del certificato di sicurezza doveva avvenire prima del 16 giugno 2020, potrebbe essere ritardata a causa della pandemia di Covid-19. Pertanto negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 e nei quali la direttiva (UE) 2016/798 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, dovrebbe continuare la valutazione oltre tale data. L’autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe ultimare la valutazione e rilasciare il certificato di sicurezza prima del 30 ottobre 2020. (3) Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia») e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/798, l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione ( 4 ) dovrebbe essere rinviata e decorrere dal 31 ottobre 2020. Anche le disposizioni transitorie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 dovrebbero essere adattate. (4) È possibile che i richiedenti abbiano compilato le domande in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 in considerazione dell’attuale termine di presentazione. Le domande redatte in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 dovrebbero includere tutte le prove necessarie per la certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie in conformità alla direttiva 2004/49/CE o alla direttiva (UE) 2016/798. I richiedenti dovrebbero pertanto poter presentare, alle autorità nazionali preposte alla sicurezza negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/798, le domande contenenti le prove in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero accettare tali domande senza richiedere una domanda riveduta. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798. (7) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 è così modificato: 1) all’articolo 2, il punto 5 è sostituito dal seguente: «5) “data di riferimento”: il 16 giugno 2019 per gli Stati membri che non hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva; il 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/798; il 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato ulteriormente il periodo di recepimento di detta direttiva.»; 2) l’articolo 15 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 4 bis : «4 bis .   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 e in cui la direttiva (UE) 2016/798 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, continua ad effettuare la valutazione delle domande di un certificato di sicurezza in conformità alla direttiva 2004/49/CE oltre il 16 giugno 2020, a condizione che rilasci il certificato di sicurezza prima del 30 ottobre 2020. Un’autorità nazionale preposta alla sicurezza, se riconosce che non sarà in grado di rilasciare un certificato di sicurezza prima del 30 ottobre 2020, ne informa immediatamente il richiedente e l’Agenzia e si applicano i paragrafi da 2 a 4.»; b) è inserito il seguente paragrafo 6 bis : «6 bis .   Se l’area di esercizio prevista non è limitata a un unico Stato membro, un certificato di sicurezza unico rilasciato dall’Agenzia tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020 esclude la rete o le reti in qualsiasi Stato membro che abbia effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 33, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/798. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato tale notifica: a) accettano un certificato di sicurezza unico rilasciato dall’Agenzia come equivalente alla parte del certificato di sicurezza rilasciato in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE; b) rilasciano, a decorrere dal 16 giugno 2020, certificati di sicurezza in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE con un periodo di validità che non va oltre quello del certificato di sicurezza unico.»; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Nei casi menzionati al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza coopera e si coordina con l’Agenzia per effettuare la valutazione degli elementi indicati all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798. Nel fare ciò l’Agenzia accetta la valutazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE effettuata dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza.»; d) è aggiunto un nuovo paragrafo 8: «8.   Tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/798, i richiedenti che presentano una domanda di certificato di sicurezza ai fini della direttiva 2004/49/CE possono presentare alle autorità nazionali preposte alla sicurezza un fascicolo compilato conformemente all’allegato I. Le domande di certificati di sicurezza a norma del presente regolamento sono accettate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza di cui al primo comma ai fini della direttiva 2004/49/CE.»; 3) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: « Articolo 16 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 653/2007 è abrogato con effetto dal 16 giugno 2019. Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 15 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/798. Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 30 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva.»; 4) all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798. Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/798. Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020. Tuttavia, l’articolo 15, paragrafi 1, 2, 3 e 7, si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019 e l’articolo 15, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 in tutti gli Stati membri. L’articolo 15, paragrafo 6 bis , si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri. L’articolo 15, paragrafo 8 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/797.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102 . ( 2 ) Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27 ). ( 3 ) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza ( GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione ( GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49 ).

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Il Regolamento UE 2020/777 disciplina i certificati di sicurezza ferroviaria, la Direttiva UE 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie e il Regolamento UE 2018/763 sulle modalità di rilascio. Operatori ferroviari, autorità nazionali preposte alla sicurezza e l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie devono coordinarsi su termini di recepimento, disposizioni transitorie e riconoscimento reciproco dei certificati secondo l'articolo 33 della direttiva.

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