Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0760/2022

Regolamento delegato (UE) 2022/760 della Commissione dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina

Pubblicato: 08/04/2022 In vigore dal: 08/04/2022 Documento ufficiale

Quali disposizioni transitorie introduce il Regolamento UE 2022/760 per i certificati di ispezione dei prodotti biologici rilasciati dall'Ucraina?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2022/760 modifica le regole sui certificati di ispezione per i prodotti biologici importati dall'Ucraina nell'Unione europea, in risposta all'emergenza causata dall'invasione russa del 24 febbraio 2022. Normalmente, i certificati di ispezione devono essere rilasciati nel sistema Traces con un sigillo elettronico qualificato, ma a causa della situazione eccezionale in Ucraina e dell'interruzione dei servizi postali, il regolamento consente una deroga temporanea. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo ucraini che non dispongono ancora di un sigillo elettronico qualificato possono elaborare e presentare i certificati di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza il sigillo qualificato fino al 30 giugno 2022. I certificati così elaborati devono essere vidimati dalle autorità competenti degli Stati membri ai posti di controllo frontalieri o ai punti di immissione in libera pratica, utilizzando un sigillo elettronico qualificato nel sistema Traces oppure mediante firma autografa su carta dopo la stampa del documento. Questa disposizione si applica retroattivamente dal 24 febbraio 2022 per garantire continuità nelle importazioni di prodotti biologici ucraini durante il periodo di crisi.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2022/760 della Commissione dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/760 of 8 April 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2021/2306 as regards the transitional provisions for certificates of inspection issued in Ukraine

Testo normativo

18.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139/13 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/760 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punto ii), l’articolo 46, paragrafo 7, lettera b), e l’articolo 57, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione ( 2 ) stabilisce norme relative ai controlli ufficiali dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione. (2) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, il certificato di ispezione deve essere rilasciato nel sistema Traces e recare un sigillo elettronico qualificato. La disposizione transitoria di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che, in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, fino al 30 giugno 2022 il certificato di ispezione può essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato. È in corso l’iter di registrazione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo per il sigillo elettronico qualificato. (3) L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 costituisce una sfida eccezionale e senza precedenti per le autorità di controllo e gli organismi di controllo che sono stati riconosciuti ai fini dell’esportazione di prodotti biologici dall’Ucraina verso l’Unione. In Ucraina sono interrotti anche i servizi postali. (4) Pertanto una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone ancora di un sigillo elettronico qualificato non può rilasciare certificati di ispezione elettronici ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306. D’altro canto, tale persona autorizzata non può nemmeno avvalersi della possibilità di rilasciare il certificato di ispezione in formato cartaceo, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, poiché i servizi postali dell’Ucraina sono attualmente interrotti. (5) In questo contesto è pertanto necessario consentire a una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone ancora di un sigillo elettronico qualificato di elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 di tale certificato. Analogamente, è necessario consentire alle autorità competenti degli Stati membri ai posti di controllo frontalieri o ai punti di immissione in libera pratica di effettuare controlli delle importazioni su tali certificati di ispezione e di vidimarli nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato o su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata, dopo che il certificato è stato compilato nel sistema Traces e stampato. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2306. (7) A causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e della necessità di reagire immediatamente, è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 24 febbraio 2022, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2306 L’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 è così modificato: 1) è inserito il paragrafo 1 bis seguente: «1 bis .   In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, fino al 30 giugno 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Siffatto certificato è rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasci il paese terzo di esportazione o di origine.»; 2) al paragrafo 2, è aggiunta la lettera c) seguente: «c) il certificato di ispezione elaborato e presentato nel sistema Traces in formato elettronico ai sensi del paragrafo 1 bis è vidimato nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato oppure su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell’autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato.». Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 24 febbraio 2022. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione ( GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13 ).

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Il Regolamento UE 2022/760 disciplina i certificati di ispezione per prodotti biologici e prodotti in conversione, il sistema Traces, i sigilli elettronici qualificati e le disposizioni transitorie per le importazioni dall'Ucraina. Operatori biologici, importatori, autorità di controllo e organismi di certificazione devono conoscere queste regole per la conformità alle norme sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici secondo il Regolamento (UE) 2018/848.

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