Regolamento di esecuzione (UE) 2021/757 della Commissione del 3 maggio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Ennstaler Steirerkas» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/757 riguardo alla registrazione di "Ennstaler Steirerkas"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/757 della Commissione europea, pubblicato il 10 maggio 2021, registra il nome "Ennstaler Steirerkas" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. La registrazione riguarda un formaggio austriaco classificato nella categoria 1.3 "Formaggi" secondo la normativa comunitaria sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il provvedimento è stato adottato in seguito alla pubblicazione della domanda di registrazione presentata dall'Austria e all'assenza di dichiarazioni di opposizione nel termine previsto dall'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione come DOP conferisce protezione al nome a livello europeo, impedendo l'utilizzo del marchio "Ennstaler Steirerkas" per prodotti non conformi alle specifiche tecniche e non provenienti dall'area geografica delimitata. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/757 della Commissione del 3 maggio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ennstaler Steirerkas» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/757 of 3 May 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Ennstaler Steirerkas’ (PDO)
Testo normativo
10.5.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 162/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/757 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ennstaler Steirerkas» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Ennstaler Steirerkas» presentata dall’Austria è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Ennstaler Steirerkas» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Ennstaler Steirerkas» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 20 del 19.1.2021, pag. 11
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/757 è il riferimento normativo per la registrazione di Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel sistema comunitario di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produttori, distributori e commercianti devono conoscere questa normativa per comprendere i vincoli di utilizzo del marchio DOP, le specifiche tecniche di produzione, l'area geografica di provenienza e le sanzioni per contraffazione. La protezione DOP è rilevante per questioni di concorrenza sleale, tracciabilità dei prodotti e certificazione della qualità secondo gli standard europei.
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