Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0751/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/751 della Commissione del 16 maggio 2022 concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 16/05/2022 In vigore dal: 16/05/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2022/751 riguardo alla cloropicrina e quali sono i motivi della sua non approvazione?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/751 della Commissione europea del 16 maggio 2022 dispone il non riconoscimento della cloropicrina come sostanza attiva per i prodotti fitosanitari nell'Unione europea. La cloropicrina è una sostanza utilizzata come antiparassitario, per la quale la società European Chloropicrin Group aveva presentato domanda di approvazione nel 2014 al Regno Unito, successivamente trasferita all'Italia come Stato membro relatore nel 2019. La decisione di non approvazione si basa sulle conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del gennaio 2020, che ha individuato potenziali motivi di preoccupazione non risolvibili riguardanti la sicurezza dei consumatori, degli operatori e dei lavoratori, nonché rischi per l'ambiente, in particolare per le acque sotterranee, i microrganismi del suolo, gli artropodi non bersaglio e gli organismi acquatici. Il richiedente ha ritirato la domanda nel gennaio 2022, rendendo definitiva la non approvazione. Il regolamento non preclude tuttavia la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione in futuro, qualora vengano fornite informazioni aggiuntive che dissipino i motivi di preoccupazione identificati.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/751 della Commissione del 16 maggio 2022 concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/751 of 16 May 2022 concerning the non-approval of the active substance chloropicrin, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market (Text with EEA relevance)

Testo normativo

17.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 138/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/751 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2022 concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ) , in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il 21 dicembre 2014 la società European Chloropicrin Group (ECG) ha presentato al Regno Unito («lo Stato membro relatore») una domanda di approvazione della sostanza attiva cloropicrina in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 18 giugno 2014 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda. (3) Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego proposto dal richiedente. Il 12 dicembre 2017 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità. (4) In conformità all'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento l'Autorità ha trasmesso al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione ricevuto dallo Stato membro relatore e ha organizzato una consultazione pubblica al riguardo. (5) In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. (6) Nel corso del processo di revisione inter pares, a seguito della notifica da parte del Regno Unito dell'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, nel giugno 2019 l'Italia ha accettato di subentrare in qualità di Stato membro relatore per tale sostanza attiva. (7) La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato. (8) Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 30 gennaio 2020 l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni ( 2 ) sulla valutazione del rischio della sostanza attiva cloropicrina. (9) Nelle sue conclusioni l'Autorità ha indicato che, sulla base delle informazioni disponibili, non ha potuto ultimare la valutazione del rischio per i consumatori, gli operatori, i lavoratori, gli astanti e i residenti, e ha individuato potenziali motivi di preoccupazione per le acque sotterranee, i macro e microrganismi del suolo e gli artropodi non bersaglio terricoli. (10) Non ha inoltre potuto essere ultimata la valutazione dei rischi per gli organismi acquatici, le api, gli artropodi non bersaglio che vivono sulle foglie, i lombrichi e le piante terrestri non bersaglio. (11) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sul progetto di relazione di esame. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame. (12) Il 22 ottobre 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame e un progetto di regolamento relativo alla non approvazione della sostanza attiva cloropicrina. La Commissione ha osservato che i motivi di preoccupazione individuati dall'Autorità non hanno potuto essere dissipati e che pertanto non è stato possibile concludere che i criteri di approvazione sono soddisfatti. (13) Con lettera del 18 gennaio 2022 il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione della cloropicrina. La cloropicrina non dovrebbe pertanto essere approvata. (14) Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione della cloropicrina a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non approvazione della sostanza attiva La sostanza attiva cloropicrina non è approvata. Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 . ( 2 ) EFSA Journal 2020;18(3):6028, Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva cloropicrina come antiparassitario; doi:10.2903/j.efsa.2020.6028.

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Il Regolamento UE 2022/751 è il riferimento normativo per la non approvazione di sostanze attive fitosanitarie secondo il Regolamento (CE) 1107/2009, disciplinando l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e i criteri di valutazione del rischio per la salute umana e l'ambiente. Operatori del settore agricolo, distributori di prodotti fitosanitari e consulenti normativi consultano questa normativa per comprendere le procedure di approvazione, i motivi di rigetto e gli obblighi di conformità alle decisioni dell'EFSA in materia di sicurezza alimentare e protezione ambientale.

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