Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0744/2023

Regolamento delegato (UE) 2023/744 della Commissione del 2 febbraio 2023 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/1172 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare i controlli della condizionalità inerenti a taluni pagamenti basati sulle superfici nell’ambito della politica agricola comune

Pubblicato: 02/02/2023 In vigore dal: 02/02/2023 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento delegato UE 2023/744 in materia di controlli della condizionalità per i pagamenti agricoli?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato UE 2023/744 rettifica le norme transitorie sulla condizionalità nella Politica Agricola Comune (PAC), specificamente correggendo il Regolamento 2022/1172. La norma si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti basati sulle superfici sia attraverso i piani strategici della PAC sia attraverso programmi di sviluppo rurale, fino al 31 dicembre 2025. L'obiettivo principale è evitare costi e oneri amministrativi eccessivi derivanti da controlli duplicati della condizionalità. La rettifica aggiunge riferimenti espliciti ai pagamenti per forestazione, imboschimento, sistemi agroforestali, indennità per zone con vincoli naturali, servizi silvo-ambientali e climatici, e salvaguardia delle foreste, che erano stati omessi nella versione precedente. In pratica, quando un agricoltore riceve sostegno da entrambi i canali di finanziamento, i controlli sulla conformità alle regole di condizionalità (articolo 83 del Regolamento 2021/2116) vengono effettuati una sola volta sulle superfici interessate, evitando verifiche sovrapposte e riducendo gli adempimenti burocratici per le aziende agricole e gli organismi pagatori.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2023/744 della Commissione del 2 febbraio 2023 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/1172 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare i controlli della condizionalità inerenti a taluni pagamenti basati sulle superfici nell’ambito della politica agricola comune EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/744 of 2 February 2023 correcting Delegated Regulation (EU) 2022/1172 as regards transitional provisions to facilitate conditionality and cross-compliance checks for certain area-based payments under the common agricultural policy

Testo normativo

12.4.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 99/1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/744 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2023 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/1172 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare i controlli della condizionalità inerenti a taluni pagamenti basati sulle superfici nell’ambito della politica agricola comune LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 105, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione ( 2 ) si prefigge di garantire l’agevole transizione dalle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . L’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2022/1172 stabilisce perciò norme transitorie relative all’applicazione dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, al fine di evitare costi e oneri amministrativi eccessivi connessi ai controlli della condizionalità applicati ai beneficiari che ricevono pagamenti basati sulle superfici nell’ambito sia di un piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) sia di un programma di sviluppo rurale attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) fino al 31 dicembre 2025. (2) Tuttavia, per omissione, nell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2022/1172 mancano riferimenti alle disposizioni sui pagamenti basati sulle superfici per la forestazione, l’imboschimento, l’allestimento di sistemi agroforestali, le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, i servizi silvo-ambientali e climatici e la salvaguardia delle foreste. Tale errore dovrebbe essere rettificato per evitare inutili costi amministrativi a causa della sovrapposizione tra i controlli della condizionalità a norma delle regole precedenti e quelli a norma delle regole attuali. Nell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2022/1172 dovrebbero perciò essere inclusi i riferimenti all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli 31 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013. (3) È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/1172. (4) Al fine di garantire la continuità nell’esecuzione dei controlli relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui all’articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/1172, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1172 All’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2022/1172, il primo comma è sostituito dal seguente: «In deroga all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 i controlli relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui all’articolo 83 del medesimo regolamento sono effettuati sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale attuati fino al 31 dicembre 2025 a norma di detto regolamento, quando il beneficiario interessato riceve pagamenti basati sulle superfici anche nell’ambito del piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115.». Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2023. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità ( GU L 183 dell’8.7.2022, pag. 12 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ( GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487 ).

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