Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0740/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/740 della Commissione del 13 maggio 2022 concernente la non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 13/05/2022 In vigore dal: 13/05/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2022/740 riguardo alla sostanza attiva 1,3-dicloropropene?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/740 della Commissione europea, entrato in vigore il 16 maggio 2022, stabilisce il divieto di approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene per l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea. La decisione è stata adottata in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l'autorizzazione e la commercializzazione dei prodotti per la protezione delle piante. Il provvedimento riguarda produttori, distributori e utilizzatori di fitofarmaci, nonché le aziende agricole che utilizzavano questa sostanza come nematicida. La non approvazione è stata motivata dall'impossibilità dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di completare la valutazione del rischio, con specifiche preoccupazioni identificate per la contaminazione delle acque sotterranee, la tossicità per api, artropodi non bersaglio, uccelli, mammiferi e organismi del suolo. I richiedenti (Dow AgroSciences e Kanesho Soil Treatment) hanno ritirato la domanda di approvazione nel gennaio 2022, rendendo definitiva la non approvazione della sostanza.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/740 della Commissione del 13 maggio 2022 concernente la non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/740 of 13 May 2022 concerning the non-approval of the active substance 1,3-dichloropropene, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market (Text with EEA relevance)

Testo normativo

16.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 137/10 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/740 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2022 concernente la non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ) , in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il 2 marzo 2015 le società Dow AgroSciences e Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA hanno presentato alla Spagna («lo Stato membro relatore») una domanda di approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 7 luglio 2015 lo Stato membro relatore ha informato i richiedenti, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda. (3) Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego proposto dai richiedenti. Il 17 marzo 2017 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità. (4) In conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 l'Autorità ha trasmesso al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione ricevuto dallo Stato membro relatore e ha organizzato una consultazione pubblica al riguardo. (5) In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha chiesto ai richiedenti di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. (6) La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato. (7) Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. L'8 ottobre 2018 l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni ( 2 ) sulla valutazione del rischio della sostanza attiva 1,3-dicloropropene. (8) Nelle sue conclusioni l'Autorità ha indicato che, sulla base delle informazioni disponibili presentate nel fascicolo, non ha potuto ultimare la valutazione del rischio per i consumatori, gli operatori, i lavoratori, gli astanti e i residenti, e ha individuato per tutti gli impieghi rappresentativi potenziali motivi di preoccupazione per le acque sotterranee, gli artropodi non bersaglio (api comprese), gli uccelli e i mammiferi come pure gli organismi del suolo. (9) La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sul progetto di relazione di esame. I richiedenti hanno presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame. (10) Il 22 ottobre 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la sua relazione di esame e un progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene. La Commissione ha osservato che i motivi di preoccupazione individuati dall'Autorità non hanno potuto essere dissipati e che pertanto non è stato possibile concludere che i criteri di approvazione sono soddisfatti. (11) Con lettera del 19 gennaio 2022 i richiedenti hanno ritirato la domanda di approvazione dell'1,3-dicloropropene. L'1,3-dicloropropene non dovrebbe pertanto essere approvato. (12) Il presente regolamento non impedisce la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione dell'1,3-dicloropropene a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non approvazione della sostanza attiva La sostanza attiva 1,3-dicloropropene non è approvata. Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 . ( 2 ) EFSA Journal 2018;16(11):5464, Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva (EZ)-1,3-dicloropropene come antiparassitario; doi:10.2903/j.efsa.2018.5464.

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Il Regolamento UE 2022/740 è il riferimento normativo per la non approvazione di sostanze attive fitosanitarie secondo il Regolamento (CE) n. 1107/2009. Aziende agricole, distributori di agrofarmaci e consulenti del settore devono consultarlo per comprendere i divieti di commercializzazione, le valutazioni di rischio EFSA, i criteri di approvazione delle sostanze attive e le procedure di ritiro delle domande di autorizzazione nel mercato europeo.

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