Regolamento di esecuzione (UE) 2022/730 della Commissione del 6 maggio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Wrångebäcksost» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/730 riguardo alla registrazione del "Wrångebäcksost"?
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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/730 della Commissione europea del 6 maggio 2022 registra il nome "Wrångebäcksost" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un formaggio svedese (classificato nella categoria 1.3 dei formaggi secondo il regolamento UE 668/2014) e rappresenta il riconoscimento ufficiale della sua provenienza geografica e delle caratteristiche qualitative legate al territorio di origine. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro i termini previsti. Per i produttori svedesi e i commercianti di formaggi, questa registrazione comporta il diritto esclusivo di utilizzare la denominazione "Wrångebäcksost" per i prodotti conformi alle specifiche tecniche, garantendo protezione contro imitazioni e utilizzi fraudolenti in tutta l'UE. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/730 della Commissione del 6 maggio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Wrångebäcksost» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/730 of 6 May 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Wrångebäcksost’ (PDO))
Testo normativo
13.5.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 136/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/730 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Wrångebäcksost» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Wrångebäcksost» presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Wrångebäcksost» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Wrångebäcksost» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 40 del 26.1.2022, pag. 16
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2022/730 riguarda la registrazione di denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Commercianti, produttori e consulenti commerciali devono conoscere le norme sulla protezione dei marchi geografici, la classificazione dei formaggi, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione e le procedure di opposizione previste dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
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