Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0718/2025

Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati

Pubblicato: 14/04/2025 In vigore dal: 14/04/2025 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche apportate dal Regolamento UE 2025/718 ai limiti di contaminazione del PFOS (acido perfluorottano sulfonato)?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato UE 2025/718 modifica i valori limite per la presenza del PFOS come contaminante non intenzionale in tracce nell'Allegato I del Regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POP). La normativa riduce significativamente i limiti di tolleranza: il PFOS puro scende a 0,025 mg/kg (precedentemente più elevato), mentre la somma di tutti i composti correlati al PFOS è fissata a 1 mg/kg. Queste modifiche allineano i limiti del PFOS a quelli già stabiliti per il PFOA (acido perfluoroottanoico), riflettendo i progressi tecnologici che rendono realizzabili livelli inferiori di contaminazione. La normativa elimina inoltre la deroga specifica per l'uso del PFOS come abbattitore di nebbie nella cromatura dura, poiché questa sostanza è stata già sostituita nell'Unione, e semplifica la formulazione della voce PFOS per allinearla a quella del PFOA. I limiti più stringenti si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2025, concedendo un periodo di transizione alle imprese per adeguarsi.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2025/718 of 14 April 2025 amending Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/718 27.6.2025 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/718 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2025 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ( 1 ) , in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ( 2 ) e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ( 3 ) . (2) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 contiene valori limite del contaminante non intenzionale in tracce per l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS). (3) Il PFOS è stato il primo composto per- e polifluoroalchilico regolamentato nell’Unione, e i valori limite dei contaminanti non intenzionali in tracce sono stati stabiliti molto tempo fa. Più di recente un gruppo simile di sostanze, vale a dire l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati, con usi molto simili al PFOS, è stato incluso nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con un valore limite del contaminante non intenzionale in tracce molto inferiore. Ciò indica che attualmente sono tecnicamente realizzabili livelli inferiori di contaminazione con tali sostanze chimiche. (4) I valori limite per la presenza del PFOS come contaminante non intenzionale in tracce dovrebbero pertanto essere rivisti e allineati a quelli specificati per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati. (5) Al fine di garantire un pieno allineamento tra le voci relative a PFOS e PFOA nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, la formulazione della prima colonna della voce PFOS dovrebbe essere modificata sostituendo «Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)» con «Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati». (6) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 prevede una deroga per l’uso del PFOS come abbattitore di nebbie per la cromatura dura a carattere non decorativo (con CrVI). Le informazioni raccolte a livello di Stati membri sulle sostanze utilizzate come abbattitori di nebbie per la cromatura dura a carattere non decorativo confermano che, nell’Unione, il PFOS è stato sostituito per tale uso. Pertanto tale deroga specifica non è più necessaria e dovrebbe essere soppressa. (7) La voce relativa al PFOS nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, al punto 5, fa riferimento alla disponibilità di metodi analitici. Poiché nessun’altra voce del regolamento POP specifica simili dettagli, il punto 5 dovrebbe essere soppresso. (8) È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa, perché adottino le misure necessarie a conformarsi ad alcuni elementi del presente regolamento, sia agli Stati membri, perché adottino le misure necessarie alla loro attuazione. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . I punti 2 e 3 dell’allegato si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj . ( 2 ) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj . ( 3 ) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37 , ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj . ALLEGATO Nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, parte A, nella tabella, la voce «Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)» è così modificata: (1) il testo della prima colonna è sostituito dal seguente: «Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati C 8 F 17 SO 2 X (X = OH, sale metallico (O-M + ), alogenuro, ammide, e altri composti correlati compresi i polimeri)»; (2) nella quarta colonna, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOS o ai suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).»; (3) nella quarta colonna, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFOS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).»; (4) nella quarta colonna, il punto 4 è soppresso; (5) nella quarta colonna, il punto 5 è soppresso. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/718/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/718 riguarda i limiti di contaminazione per sostanze per- e polifluoroalchilate (PFAS), in particolare PFOS e composti correlati, ed è rilevante per aziende che producono o utilizzano sostanze chimiche, articoli e miscele soggette alla normativa POP. Produttori, importatori e distributori di prodotti chimici, rivestimenti, tessuti trattati e articoli contenenti PFOS devono conformarsi ai nuovi valori limite di contaminante non intenzionale in tracce per evitare violazioni della normativa europea sugli inquinanti organici persistenti.

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