Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0711/2019

Regolamento (UE) 2019/711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Pubblicato: 17/04/2019 In vigore dal: 17/04/2019 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal Regolamento UE 2019/711 alle risorse destinate all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2019/711, adottato il 17 aprile 2019, modifica il Regolamento UE 1303/2013 aumentando significativamente le risorse finanziarie destinate all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) nel periodo di programmazione 2014-2020. L'importo totale della dotazione specifica per l'IOG passa a 4.143.225.010 EUR (a prezzi 2011), con un incremento di 99.573.877 EUR per il solo anno 2019, finanziato dal margine globale del quadro finanziario pluriennale. Questa modifica si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea che beneficiano dei fondi strutturali e d'investimento europei, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Il regolamento introduce una misura di flessibilità importante: gli Stati membri che ricevono le risorse aggiuntive per il 2019 possono richiedere di trasferire fino al 50% di tali risorse dal bilancio dell'IOG al FSE, al fine di costituire investimenti mirati complementari. Questo trasferimento deve essere richiesto nella domanda di modifica del programma operativo entro il 2019 e segue la classificazione delle regioni ammissibili. La norma si applica anche a eventuali future integrazioni di risorse che superino la soglia di 4.043.651.133 EUR.

Per i professionisti che operano nel settore della programmazione europea e della gestione dei fondi strutturali, questa modifica rappresenta un'opportunità di riprogrammazione dei progetti occupazionali rivolti ai giovani, con particolare attenzione alle scadenze di fine anno. L'entrata in vigore immediata del regolamento (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) riflette l'urgenza di implementare queste risorse aggiuntive prima della chiusura del periodo di programmazione.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2019/711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile EN: Regulation (EU) 2019/711 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative

Testo normativo

10.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 123/1 REGOLAMENTO (UE) 2019/711 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ) , previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) stabilisce disposizioni comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e d'investimento europei. (2) Il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 ( 4 ) ha modificato l'importo totale delle risorse per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») aumentando gli stanziamenti d'impegno per la dotazione specifica per l'IOG nel 2019 di 116,7 milioni di EUR a prezzi correnti e aumentando l'importo globale degli stanziamenti d'impegno per la dotazione specifica per l'IOG per tutto il periodo di programmazione a 4 527 882 072 EUR a prezzi correnti. (3) Per il 2019 le risorse aggiuntive di 99 573 877 EUR, a prezzi del 2011, sono finanziate dal margine globale per gli impegni, nei limiti del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. (4) È opportuno prevedere misure specifiche per facilitare l'attuazione per l'IOG, dato l'avanzato stato di attuazione dei programmi operativi per il periodo di programmazione 2014-2020. (5) In considerazione dell'urgenza di una modifica dei programmi a sostegno dell'IOG al fine di includere risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG entro la fine del 2019, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato: 1) all'articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 330 081 919 243 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4 143 225 010 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato del 2 % all'anno.»; 2) all'articolo 92, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4 143 225 010 EUR provenienti dalla dotazione specifica per l'IOG, di cui 99 573 877 EUR costituiscono le risorse aggiuntive per il 2019. Tali risorse sono integrate da investimenti mirati del FSE in conformità all'articolo 22 del regolamento FSE. Gli Stati membri che beneficiano delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG per il 2019 di cui al primo comma, possono chiedere di trasferire al FSE fino al 50 % delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG, al fine di costituire i corrispondenti investimenti mirati del FSE, come prescritto all'articolo 22 del regolamento FSE. Tale trasferimento è effettuato alle rispettive categorie di regioni corrispondenti alla classificazione delle regioni ammissibili per l'aumento della dotazione specifica per l'IOG. Gli Stati membri devono chiedere il trasferimento nella richiesta di modifica del programma in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. Le risorse assegnate ad anni precedenti non sono trasferibili. Il secondo comma del presente paragrafo si applica a tutte risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG che aumentano le risorse a più di 4 043 651 133 EUR.»; 3) l'allegato VI è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019 Per il Parlamento europeo Il presidente A. TAJANI Per il Consiglio Il presidente G. CIAMBA ( 1 ) Parere del 22 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019. ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320 ). ( 4 ) GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1 . ALLEGATO «ALLEGATO VI RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2020 Profilo annuale rettificato (compresa l'integrazione per l'IOG) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale EUR, prezzi del 2011 34 108 069 924 55 725 174 682 46 044 910 736 48 027 317 164 48 341 984 652 48 811 933 191 49 022 528 894 330 081 919 243 »

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