Regolamento di esecuzione (UE) 2019/705 della Commissione, del 2 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Qual è la procedura di classificazione doganale stabilita dal Regolamento UE 2019/705 e come si applica alle merci importate nell'Unione europea?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/705 della Commissione europea del 2 maggio 2019 stabilisce la classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata (NC), il sistema tariffario comune dell'UE. Si applica a tutti gli Stati membri e riguarda gli operatori economici che importano, esportano o commercializzano merci nell'Unione europea, in particolare doganieri, importatori e commercianti. Il regolamento fornisce classificazioni vincolanti per specifici prodotti, indicando il codice NC corretto da utilizzare per determinare i dazi doganali applicabili e le misure commerciali. Nel caso specifico allegato al regolamento, una trottola in plastica con lanciatore è classificata nel codice NC 9503 00 95 (giocattoli di materia plastica), applicando le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. Un aspetto rilevante è che le informazioni tariffarie vincolanti (ITB) precedentemente rilasciate in contrasto con questo regolamento possono ancora essere invocate per tre mesi dall'entrata in vigore, garantendo un periodo transitorio agli operatori economici per adeguarsi alle nuove classificazioni.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/705 della Commissione, del 2 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/705 of 2 May 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
8.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 120/8
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/705 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Trottola in plastica, con lanciatore e nastro dentato a strappo («ripcord»).
La trottola è avviata con il lanciatore e il nastro dentato a strappo. Può essere utilizzata autonomamente a fini ricreativi. In alternativa, due o più articoli (lanciati in un'apposita arena a forma di conca, presentata separatamente) possono essere utilizzati da due o più persone in competizione fra loro con l'obiettivo di eliminare la trottola dell'avversario.
(Cfr. illustrazione)
(
*1
)
9503 00 95
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 95 .
L'articolo è una trottola, che è considerata un giocattolo della voce 9503 00 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9503 , D), xix)]. Presenta le caratteristiche oggettive di un giocattolo destinato a fini ricreativi.
Anche se l'articolo può essere utilizzato per la competizione tra due o più persone, tale uso non è inerente alle caratteristiche oggettive dell'articolo quando viene presentato separatamente (senza l'apposita arena). L'articolo non può pertanto essere classificato nella voce 9504 come un oggetto per giochi di società.
L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9503 00 95 fra gli altri giocattoli di materia plastica.
(
*1
)
L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0705/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento UE 2019/705 è il riferimento per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a dazi doganali, tariffe commerciali e misure tariffarie. Doganieri, importatori e consulenti commerciali lo consultano per codici NC, informazioni tariffarie vincolanti (ITB), regole di interpretazione della nomenclatura combinata e conformità alle disposizioni del Codice doganale dell'Unione.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.