Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0678/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/678 della Commissione del 17 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Slavonska kobasica» (IGP)

Pubblicato: 17/03/2023 In vigore dal: 17/03/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/678 riguardo alla registrazione della "Slavonska kobasica"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/678 della Commissione europea, entrato in vigore il 17 marzo 2023, registra il nome "Slavonska kobasica" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che il prodotto, presentato dalla Croazia, ottiene una protezione legale a livello comunitario che garantisce l'autenticità e l'origine geografica del prodotto stesso. La "Slavonska kobasica" è classificata nella categoria 1.2 dei prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.), secondo la tassonomia dell'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione è avvenuta senza opposizioni da parte di altri Stati membri, poiché la domanda era stata precedentemente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 novembre 2022. Per le aziende che producono o commercializzano questo prodotto, l'IGP rappresenta un valore aggiunto che consente di utilizzare il marchio protetto solo se rispettano i disciplinari di produzione e le caratteristiche geografiche specifiche della Slavonia, garantendo così una tutela contro le contraffazioni e l'utilizzo improprio del nome.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/678 della Commissione del 17 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Slavonska kobasica» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/678 of 17 March 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Slavonska kobasica’ (PGI))

Testo normativo

24.3.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 86/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/678 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Slavonska kobasica» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Slavonska kobasica» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Slavonska kobasica» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Slavonska kobasica» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 454 del 30.11.2022, pag. 119 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2023/678 è il riferimento normativo per la protezione delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel settore agroalimentare, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, distributori e commercialisti operanti nel settore alimentare consultano questa normativa per comprendere i requisiti di registrazione, i diritti esclusivi di utilizzo del marchio geografico, e le sanzioni per violazione della protezione. La registrazione IGP comporta implicazioni commerciali, fiscali e di compliance normativa per le imprese che intendono commercializzare prodotti con denominazione protetta.

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