Regolamento di esecuzione (UE) 2020/665 della Commissione del 13 maggio 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Aceite de Jaén» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/665 riguardo alla registrazione di "Aceite de Jaén"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/665 della Commissione europea, adottato il 13 maggio 2020, registra il nome "Aceite de Jaén" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione riguarda gli oli di oliva prodotti nella regione di Jaén in Spagna e si applica a tutti gli Stati membri dell'UE. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro il termine stabilito. In pratica, ciò significa che solo gli oli prodotti secondo le specifiche tecniche della regione di Jaén potranno utilizzare questa denominazione protetta, garantendo ai consumatori l'autenticità geografica del prodotto. Per le aziende produttrici, questa protezione rappresenta un valore aggiunto commerciale e una difesa contro le contraffazioni, permettendo loro di commercializzare il prodotto con una garanzia di qualità e provenienza riconosciuta a livello europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/665 della Commissione del 13 maggio 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceite de Jaén» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/665 of 13 May 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Aceite de Jaén’ (PGI))
Testo normativo
19.5.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 156/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/665 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceite de Jaén» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Aceite de Jaén» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Aceite de Jaén» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Aceite de Jaén» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2020
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
a nome della president
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 30 del 29.1.2020, pag. 9
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2020/665 disciplina le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Aziende agroalimentari e operatori commerciali devono conoscere le norme sulla registrazione, protezione e uso delle indicazioni geografiche per garantire la conformità normativa e tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei prodotti a denominazione protetta.
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