Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0657/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/657 della Commissione del 21 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Caşcaval de Săveni» (IGP)

Pubblicato: 21/04/2021 In vigore dal: 21/04/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/657 riguardo alla registrazione e protezione del nome "Caşcaval de Săveni"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/657 della Commissione europea del 21 aprile 2021 registra il nome "Caşcaval de Săveni" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Si applica a un formaggio rumeno e riguarda i produttori, i commercianti e i distributori di questo prodotto lattiero-caseario all'interno dell'Unione europea. In pratica, il nome composto "Caşcaval de Săveni" nella sua interezza è protetto e può essere utilizzato esclusivamente per il formaggio proveniente da Săveni in Romania, secondo le specifiche tecniche previste. Il regolamento prevede tuttavia una deroga importante: il termine generico "caşcaval" può continuare a essere utilizzato nell'etichettatura e nelle presentazioni all'interno del territorio dell'Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nel diritto nazionale. Questa soluzione è stata raggiunta dopo opposizioni della Bulgaria e della Grecia, risolte attraverso accordi bilaterali che garantiscono la coesistenza tra la protezione della IGP e l'uso del termine generico.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/657 della Commissione del 21 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Caşcaval de Săveni» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/657 of 21 April 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Caşcaval de Săveni’ (PGI))

Testo normativo

22.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 137/14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/657 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Caşcaval de Săveni» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Caşcaval de Săveni» come indicazione di origine protetta (IGP) presentata dalla Romania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Il 30 marzo 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Bulgaria la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 2 aprile 2020 la Commissione ha trasmesso alla Romania la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dalla Bulgaria. (3) La Commissione ha esaminato l’opposizione inviata dalla Bulgaria e l’ha giudicata ricevibile. Il termine «кашкавал», trascritto nella dichiarazione della Bulgaria come «kashkaval» o «kaschaval», è omonimo del termine «caşcaval», che fa parte del nome composto «Caşcaval de Săveni». Il termine «кашкавал» è il nome utilizzato in Bulgaria per prodotti lattiero-caseari di base ottenuti e commercializzati in Bulgaria su scala commerciale. Nella dichiarazione di opposizione si sosteneva che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l’esistenza del nome «кашкавал» o di marchi in cui compare il termine «кашкавал» e l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato bulgaro da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione del nome «Caşcaval de Săveni». (4) Con lettera del 28 maggio 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne. (5) Romania e Bulgaria hanno raggiunto un accordo che è stato notificato dalla Romania alla Commissione il 28 agosto 2020, ossia entro il termine previsto. (6) La Romania e la Bulgaria hanno concluso che l’iscrizione del nome «Caşcaval de Săveni» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette non debba pregiudicare future richieste della Bulgaria di registrare un nome composto comprendente il termine «кашкавал» nel quadro dei regimi di qualità dell’UE. (7) Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell’UE, occorre tener conto del contenuto dell’accordo concluso tra la Romania e la Bulgaria. (8) L’8 aprile 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Grecia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 16 aprile 2020 la Commissione ha trasmesso detta notifica di opposizione alla Romania. (9) La Commissione ha esaminato l’opposizione inviata dalla Grecia e l’ha giudicata ricevibile. Nell’opposizione si sosteneva che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente identico o di un marchio o l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato greco da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione del nome «Caşcaval de Săveni». (10) Con lettera del 2 giugno 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne. (11) Il 28 agosto 2020 la Romania ha presentato, a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, una richiesta di proroga del termine per le consultazioni con la Grecia nell’ambito della procedura di opposizione relativa alla domanda summenzionata, che è stata accolta dalla Commissione. (12) Romania e Grecia hanno raggiunto un accordo che è stato notificato dalla Romania alla Commissione il 27 novembre 2020, ossia entro il termine prorogato. (13) Romania e Grecia hanno convenuto che la protezione del nome «Caşcaval de Săveni» non debba includere il nome semplice «caşcaval» bensì unicamente il nome composto «Caşcaval de Săveni» nella sua interezza. Hanno concluso inoltre che il regolamento che iscrive la denominazione «Caşcaval de Săveni» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette debba prevedere la possibilità di continuare a utilizzare il termine «caşcaval». (14) Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell’UE, occorre tener conto del contenuto dell’accordo concluso tra la Romania e la Grecia. (15) Il nome «Caşcaval de Săveni» (IGP) dovrebbe essere protetto nella sua interezza, mentre il termine «caşcaval» potrà continuare a essere utilizzato nelle etichette e nelle presentazioni all’interno del territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Caşcaval de Săveni» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il termine «caşcaval» può continuare a essere utilizzato nell’etichettatura o nelle presentazioni all’interno del territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 15 del 16.1.2020, pag. 5 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2021/657 è il riferimento normativo per la protezione delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) nel settore agroalimentare. Operatori del settore lattiero-caseario, importatori e distributori devono consultarlo per comprendere le regole sulla commercializzazione di formaggi con denominazioni protette, le limitazioni d'uso dei termini generici e i diritti di esclusiva sulla denominazione geografica. È rilevante anche per questioni di marchi registrati, coesistenza di diritti di proprietà intellettuale e conformità alle normative UE sulla qualità dei prodotti agricoli.

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