Regolamento di esecuzione (UE) 2019/635 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Lechazo de Castilla y León» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/635 riguardo alla modifica del disciplinare del "Lechazo de Castilla y León"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/635 della Commissione europea, del 16 aprile 2019, approva una modifica non minore del disciplinare dell'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Lechazo de Castilla y León", un prodotto agroalimentare spagnolo. La normativa si applica ai produttori e ai commercianti che operano nel settore della carne ovina in Castiglia e León, garantendo che il prodotto continui a rispettare gli standard qualitativi e le caratteristiche geografiche richieste. La modifica del disciplinare è stata sottoposta a pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, e poiché non sono pervenute opposizioni entro i termini stabiliti, la Commissione ha proceduto all'approvazione. Per le aziende agroalimentari e i distributori, questa approvazione rappresenta un aggiornamento vincolante delle regole di produzione, etichettatura e commercializzazione del prodotto IGP, con effetto diretto in tutti gli Stati membri dell'UE.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/635 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lechazo de Castilla y León» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/635 of 16 April 2019 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Lechazo de Castilla y León’ (PGI))
Testo normativo
24.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 109/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/635 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2019
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lechazo de Castilla y León» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Lechazo de Castilla y León», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2107/1999 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
relativa alla denominazione «Lechazo de Castilla y León» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 2107/1999 della Commissione, del 4 ottobre 1999, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 258 del 5.10.1999, pag. 3
).
(
3
)
GU C 432 del 30.11.2018, pag. 3
.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0635/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento (UE) 2019/635 riguarda le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel settore agroalimentare, disciplinando le modifiche ai disciplinari secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, distributori e operatori del settore agroalimentare devono conformarsi alle specifiche tecniche, ai criteri di qualità e alle procedure di controllo stabilite nel disciplinare modificato, con particolare attenzione alle norme sulla tracciabilità, etichettatura e protezione della denominazione geografica.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.