Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0631/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/631 della Commissione del 12 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Budaörsi őszibarack» (IGP)

Pubblicato: 12/04/2021 In vigore dal: 12/04/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/631 riguardo alla registrazione di "Budaörsi őszibarack"?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/631 della Commissione europea, adottato il 12 aprile 2021, registra il nome "Budaörsi őszibarack" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo provvedimento si applica a un prodotto ortofrutticolo fresco o trasformato originario dell'Ungheria, che ha presentato domanda di registrazione secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione è stata completata perché, durante il periodo di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione da parte di Stati membri o soggetti interessati. Per le aziende che producono o commercializzano questo prodotto, la registrazione IGP rappresenta una protezione legale a livello europeo, garantendo che solo i pesche prodotte nella zona geografica di Budaörs (Ungheria) possono utilizzare questa denominazione, con conseguenti vantaggi competitivi e di marketing. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/631 della Commissione del 12 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Budaörsi őszibarack» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/631 of 12 April 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Budaörsi őszibarack’ (PGI))

Testo normativo

19.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 132/23 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/631 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Budaörsi őszibarack» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Budaörsi őszibarack» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Budaörsi őszibarack» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Budaörsi őszibarack» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 447 del 23.12.2020, pag. 21 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2021/631 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, esportatori e operatori commerciali nel settore agroalimentare devono conoscere le norme sulla protezione delle denominazioni geografiche, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione registrata e le procedure di opposizione alle registrazioni. La classificazione nella classe 1.6 (Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati) determina le specifiche applicabili e i controlli di conformità.

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