Regolamento di esecuzione (UE) 2022/630 della Commissione dell'8 aprile 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Carne Mertolenga» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2022/630 sulla modifica del disciplinare della "Carne Mertolenga" DOP?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2022/630 del 8 aprile 2022 approva una modifica non minore al disciplinare della denominazione di origine protetta "Carne Mertolenga", un prodotto portoghese registrato nel sistema europeo di protezione delle indicazioni geografiche. La modifica è stata richiesta dal Portogallo ed è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione e opposizione prevista dal Regolamento UE 1151/2012, senza che pervenissero dichiarazioni di opposizione entro i termini. Il regolamento rappresenta l'approvazione finale della Commissione europea, che consente l'entrata in vigore della modifica del disciplinare secondo le regole europee sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/630 della Commissione dell'8 aprile 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne Mertolenga» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/630 of 8 April 2022 approving non-minor amendments to the product specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [‘Carne Mertolenga’ (PDO)]
Testo normativo
19.4.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 117/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/630 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [
«
Carne Mertolenga
»
(DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Carne Mertolenga», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Carne Mertolenga» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (
GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1
).
(
3
)
GU C 514 del 21.12.2021, pag. 5
.
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Il Regolamento UE 2022/630 riguarda le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), disciplinate dal Regolamento UE 1151/2012, ed è rilevante per produttori, distributori e operatori del settore agroalimentare che commercializzano prodotti con marchi geografici certificati. Le modifiche ai disciplinari sono soggette a procedure di trasparenza e opposizione, e rappresentano strumenti di tutela della qualità e dell'autenticità dei prodotti a livello europeo.
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