Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0626/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/626 della Commissione del 7 maggio 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione alla malattia di Newcastle (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 07/05/2020 In vigore dal: 07/05/2020 Documento ufficiale

Quali restrizioni applica il Regolamento UE 2020/626 alle importazioni di prodotti a base di pollame dalla Repubblica di Macedonia del Nord?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/626 del 7 maggio 2020 modifica le condizioni per l'importazione e il transito di pollame e prodotti a base di pollame dalla Repubblica di Macedonia del Nord nell'Unione europea. La normativa si applica a tutti gli operatori che importano o fanno transitare carni di pollame, uova e derivati da questo paese terzo verso l'UE. Il regolamento è stato adottato in seguito alla conferma, il 22 aprile 2020, di un focolaio di malattia di Newcastle in un'azienda di pollame macedone. A causa di questa situazione epidemiologica, la Repubblica di Macedonia del Nord è stata declassata e non può più essere considerata indenne dalla malattia di Newcastle. Di conseguenza, le autorità veterinarie macedoni non possono più certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'UE, rendendo di fatto impossibile l'importazione di questi prodotti fino alla risoluzione della situazione sanitaria.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/626 della Commissione del 7 maggio 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione alla malattia di Newcastle (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/626 of 7 May 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the Republic of North Macedonia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to Newcastle disease (Text with EEA relevance)

Testo normativo

8.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 146/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/626 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione alla malattia di Newcastle (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ( 2 ) , in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ( 3 ) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell’allegato I, parte 1. (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento siano considerati indenni dalla malattia di Newcastle. (3) La Repubblica di Macedonia del Nord è elencata nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tutto il suo territorio. (4) Il 22 aprile 2020 la Repubblica di Macedonia del Nord ha confermato la presenza della malattia di Newcastle in un’azienda di pollame situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato della malattia di Newcastle, la Repubblica di Macedonia del Nord non può più essere considerata indenne da tale malattia e quindi le autorità veterinarie di detto paese non possono più certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l’importazione o il transito nell’Unione. (5) La voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata al fine di tener conto della situazione epidemiologica in tale paese terzo. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 . ( 2 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74 . ( 3 ) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1 ). ALLEGATO Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord è sostituita dalla seguente: Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Certificato veterinario Condizioni specifiche Condizioni specifiche Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6) Modelli Garanzie supplementari Data di chiusura ( 1 ) Data di apertura ( 2 ) 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 «MK — Repubblica di Macedonia del Nord MK-0 L’intero paese E, EP POU P3 22.4.2020»

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Il Regolamento UE 2020/626 riguarda le restrizioni sanitarie per importazioni di pollame, la malattia di Newcastle, i certificati veterinari e le condizioni di polizia sanitaria per prodotti di origine animale. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono consultare questa normativa per verificare l'idoneità dei paesi terzi e i requisiti di certificazione veterinaria secondo la direttiva 2002/99/CE e la direttiva 2009/158/CE.

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