Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0624/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/624 della Commissione del 30 aprile 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Cappero delle Isole Eolie (DOP)

Pubblicato: 30/04/2020 In vigore dal: 30/04/2020 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le procedure per ottenere la registrazione di un prodotto come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nell'Unione Europea?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/624 disciplina la registrazione del "Cappero delle Isole Eolie" come DOP, seguendo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda di registrazione deve essere presentata dallo Stato membro interessato (in questo caso l'Italia) e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali opposizioni. Le opposizioni possono essere presentate esclusivamente da persone fisiche o giuridiche con interesse legittimo stabilite o residenti nello Stato membro di presentazione della domanda, secondo le procedure nazionali di opposizione. Una volta superata la fase di opposizione, la Commissione europea procede alla registrazione ufficiale del nome nel registro delle DOP e IGP. Il prodotto registrato viene classificato secondo le categorie merceologiche previste, in questo caso nella classe 1.6 relativa a ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati. La registrazione conferisce protezione al nome a livello europeo, impedendo l'utilizzo non autorizzato del marchio geografico e garantendo ai produttori della zona designata il diritto esclusivo di commercializzare il prodotto con quella denominazione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/624 della Commissione del 30 aprile 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappero delle Isole Eolie (DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/624 of 30 April 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Cappero delle Isole Eolie (PDO))

Testo normativo

7.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 144/12 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/624 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappero delle Isole Eolie (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Cappero delle Isole Eolie» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) La Commissione ha ricevuto dai comuni di Malfa, Leni e Santa Maria Salina una notifica di opposizione comprensiva di dichiarazione di opposizione motivata, ai sensi dell’articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, e l’ha dichiarata irricevibile. A norma dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e stabilite o residenti nello Stato membro di presentazione della domanda possono presentare una notifica di opposizione esclusivamente nell’ambito della procedura nazionale di opposizione. (3) Il nome «Cappero delle Isole Eolie» deve pertanto essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Cappero delle Isole Eolie» (DOP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020 Per la Commissione Janusz WOJCIECHOWSKI A nome della president Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 402 del 28.11.2019, pag. 26 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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La registrazione DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, che stabilisce i regimi di qualità per i prodotti agricoli e alimentari. I professionisti del settore agroalimentare e i consulenti legali consultano questa normativa per comprendere le procedure di registrazione, i diritti di proprietà intellettuale geografica, la tutela del marchio collettivo e le modalità di opposizione alle domande di registrazione.

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