Regolamento di esecuzione (UE) 2022/616 della Commissione dell'8 aprile 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Carne de Ávila» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/616 riguardo alla modifica del disciplinare della "Carne de Ávila"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/616 della Commissione europea, pubblicato il 13 aprile 2022, approva una modifica non minore del disciplinare relativo all'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Carne de Ávila", un prodotto carnistico spagnolo. La modifica era stata richiesta dalla Spagna secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il regolamento si applica a tutti gli operatori della filiera della carne di Ávila e a chiunque commercializzi questo prodotto nell'Unione europea, poiché stabilisce le nuove caratteristiche e requisiti che il prodotto deve rispettare per mantenere la protezione geografica. In pratica, il disciplinare modificato definisce gli standard qualitativi, le zone di produzione, i metodi di lavorazione e gli altri criteri che garantiscono l'autenticità e la qualità della "Carne de Ávila". La Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale per permettere ai soggetti interessati di presentare eventuali opposizioni, ma poiché nessuna opposizione è stata notificata, la modifica è stata approvata e diventa vincolante per tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/616 della Commissione dell'8 aprile 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne de Ávila» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/616 of 8 April 2022 approving non-minor amendments to the product specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Carne de Ávila’ (PGI))
Testo normativo
13.4.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 115/59
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/616 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne de Ávila» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Carne de Ávila», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione
(
2
)
modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2012 della Commissione
(
3
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
4
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Carne de Ávila» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (
GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne de Ávila (IGP)] (
GU L 302 del 31.10.2012, pag. 5
).
(
4
)
GU C 514 del 21.12.2021, pag. 17
.
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Il Regolamento (UE) 2022/616 riguarda le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Denominazioni di Origine Protette (DOP), disciplinando le modifiche ai disciplinari dei prodotti agroalimentari secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Gli operatori del settore agroalimentare e i produttori di "Carne de Ávila" devono conformarsi alle specifiche tecniche, ai criteri di tracciabilità e ai requisiti di qualità stabiliti nel disciplinare modificato per mantenere la protezione geografica e commercializzare il prodotto legittimamente nell'UE.
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