Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0615/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/615 della Commissione del 7 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Taşköprü Sarımsağı» (DOP)

Pubblicato: 07/04/2021 In vigore dal: 07/04/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2021/615 riguardo alla registrazione del "Taşköprü Sarımsağı"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/615 della Commissione europea del 7 aprile 2021 registra il nome "Taşköprü Sarımsağı" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che il prodotto, un aglio turco, riceve protezione legale a livello europeo e può essere commercializzato solo se proviene dalla zona geografica specifica e rispetta i criteri qualitativi stabiliti. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro i termini previsti. Il prodotto rientra nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" e il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Per le aziende che commercializzano questo prodotto, la DOP rappresenta una garanzia di qualità e origine che consente di applicare prezzi premium e di differenziarsi nel mercato europeo.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/615 della Commissione del 7 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Taşköprü Sarımsağı» (DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/615 of 7 April 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Taşköprü Sarımsağı’ (PDO))

Testo normativo

16.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 131/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/615 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Taşköprü Sarımsağı» (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Taşköprü Sarımsağı» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Taşköprü Sarımsağı» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Taşköprü Sarımsağı» (DOP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 436 del 17.12.2020, pag. 25 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento UE 2021/615 riguarda la protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, esportatori e commercianti di prodotti agroalimentari devono conoscere le norme sulla registrazione, la tracciabilità e l'uso del marchio DOP per garantire conformità normativa e tutela della proprietà intellettuale nel mercato europeo.

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