Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0614/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/614 della Commissione del 7 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bayramiç Beyazı» (DOP)

Pubblicato: 07/04/2021 In vigore dal: 07/04/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/614 riguardo alla registrazione di "Bayramiç Beyazı"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/614 della Commissione europea, adottato il 7 aprile 2021, registra il nome "Bayramiç Beyazı" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo provvedimento si applica a un prodotto ortofrutticolo e cerealicolo fresco o trasformato, presentato dalla Turchia secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione è stata completata poiché, durante il periodo di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nessuno Stato membro ha presentato dichiarazioni di opposizione formali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, garantendo protezione legale al nome e al prodotto associato contro imitazioni e utilizzi non autorizzati nel mercato europeo.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/614 della Commissione del 7 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bayramiç Beyazı» (DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/614 of 7 April 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Bayramiç Beyazı’ (PDO))

Testo normativo

16.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 131/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/614 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bayramiç Beyazı» (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Bayramiç Beyazı» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Bayramiç Beyazı» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Bayramiç Beyazı» (DOP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 435 del 16.12.2020, pag. 14 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2021/614 rappresenta un atto di esecuzione nel sistema delle denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP), disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Operatori commerciali, importatori e distributori di prodotti agroalimentari devono conoscere le regole sulla registrazione, protezione del marchio geografico e conformità alle specifiche tecniche del prodotto. La procedura di opposizione e i diritti esclusivi derivanti dalla DOP sono aspetti rilevanti per chi opera nel settore agroalimentare e nel commercio internazionale con l'Unione europea.

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