Regolamento di esecuzione (UE) 2019/613 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Qual è la classificazione doganale corretta per un dado filettato in acciaio inossidabile utilizzato nei sistemi di frenatura idraulica degli autoveicoli secondo la nomenclatura combinata?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/613 della Commissione stabilisce la classificazione di specifiche merci nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In questo caso specifico, il regolamento classifica un articolo filettato di acciaio inossidabile con flangia, utilizzato nell'assemblaggio delle condotte dei sistemi di frenatura idraulica degli autoveicoli, nel codice NC 7318 16 39, corrispondente ai "dadi di acciaio inossidabile". La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata (RGI 1 e 6), che identificano l'articolo come un "articolo filettato" piuttosto che come un "accessorio per tubi". Questo è rilevante per le aziende che importano o esportano componenti automobilistici, poiché la corretta classificazione doganale determina l'applicazione dei dazi e delle tasse appropriate, nonché il rispetto degli obblighi normativi in materia di dichiarazioni doganali e tracciabilità delle merci.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/613 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/613 of 9 April 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
16.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 105/8
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/613 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Articolo filettato di acciaio inossidabile con filettatura interna. Esso ha la forma di un dado munito di una flangia a un'estremità.
L'articolo è progettato per essere usato nell'assemblaggio della condotta del sistema di frenatura idraulico di un autoveicolo.
L'articolo, una volta serrato, fa sì che i componenti del giunto di collegamento si collochino nella posizione corretta, garantendo in tal modo la tenuta idraulica.
Cfr. immagini
(
*1
)
.
7318 16 39
La classificazione è determinata dalle regole generali (RGI) 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7318 , 7318 16 e 7318 16 39 .
L'articolo possiede le caratteristiche obiettive degli «articoli filettati» della voce 7318 .
La classificazione dell'articolo alla voce 7307 («accessori per tubi») è esclusa in quanto l'articolo si limita a comprimere i componenti che formano il giunto di collegamento e non viene a contatto con il liquido trasmesso nella condotta. La filettatura interna dell'articolo non è progettata per creare o mantenere la tenuta idraulica.
L'articolo non può essere classificato come accessorio/raccordo non finito ai sensi della RGI 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, in quanto non possiede il carattere essenziale dell'accessorio/raccordo non finito.
Viti, bulloni, dadi ecc. idonei all'uso nell'assemblaggio di accessori per tubi sono esclusi dalla voce 7307 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7307 , esclusioni, lettera b)].
L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7318 16 39 come «altro dado di acciaio inossidabile».
(
*1
)
Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
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Il Regolamento (UE) 2019/613 è il riferimento normativo per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a importatori, esportatori e operatori del settore automobilistico. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per determinare i codici NC corretti, le aliquote tariffarie applicabili e la conformità alle disposizioni del Codice doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013), garantendo la corretta gestione delle informazioni tariffarie vincolanti e degli obblighi dichiarativi.
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