Regolamento di esecuzione (UE) 2019/612 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Qual è la classificazione doganale corretta per gli articoli in tessuto di cotone destinati all'arredamento della camera dei bambini secondo il Regolamento UE 2019/612?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/612 della Commissione europea del 9 aprile 2019 fornisce indicazioni vincolanti sulla classificazione di specifiche merci nella nomenclatura combinata, il sistema tariffario comune dell'Unione europea. In particolare, il regolamento stabilisce che gli articoli in tessuto di cotone destinati all'arredamento della camera dei bambini, come le tende decorative o i baldacchini da letto, devono essere classificati nel codice NC 6304 92 00, corrispondente a "altri manufatti per l'arredamento, non rientranti tra quelli della voce 9404, di cotone, diversi da quelli a maglia". Questa classificazione si applica indipendentemente dalla loro forma decorativa o dalla presenza di elementi che potrebbero sembrare ludici, poiché la loro funzione principale è quella di arredamento e non di giocattolo. Il regolamento esclude esplicitamente la classificazione come giocattoli (voce 9503) per questi articoli, in quanto non sono destinati essenzialmente al divertimento dei bambini, ma piuttosto alla decorazione e all'arredamento dello spazio. Le disposizioni entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/612 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/612 of 9 April 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
16.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 105/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/612 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
1.
Articolo in tessuto (cotone) a forma di torre, retto da un telaio metallico, da collocare accanto a un letto a castello, in corrispondenza di una delle aperture, al quale va fissato per mezzo di viti. Non è autoportante e non può essere spostato.
L'articolo presenta aperture che somigliano a porte o finestre ed elementi decorativi adatti alla stanza di un bambino.
Cfr. immagine
(
*1
)
.
6304 92 00
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6304 e 6304 92 00 .
L'articolo non è destinato essenzialmente al divertimento dei bambini poiché non può essere spostato e non è una tenda da gioco [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9503 , lettera D), primo paragrafo, punto xxiii]. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive (instabilità, struttura, finestre alte, necessità di fissaggio mediante viti), l'articolo ha funzioni decorative e non è destinato ad essere utilizzato come giocattolo. È pertanto esclusa la classificazione come «altro giocattolo» della voce 9503 .
Si tratta di un articolo in tessuto per l'arredamento della stanza di un bambino (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6304 ).
Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 6304 92 00 come altro manufatto per l'arredamento, non rientrante tra quelli della voce 9404 , di cotone, diverso da quelli a maglia.
2.
Articolo in tessuto (cotone) destinato ad essere appeso a un letto a castello in modo da raggiungere il pavimento e creare uno spazio coperto sotto al letto.
Esso presenta un'apertura verticale o a forma di porta ed elementi decorativi adatti alla stanza di un bambino.
Cfr. immagine
(
*1
)
.
6304 92 00
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6304 e 6304 92 00 .
L'articolo non è destinato essenzialmente al divertimento dei bambini poiché copre lo spazio sotto il letto [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 9503 , lettera D), primo paragrafo].
È pertanto esclusa la classificazione come «altro giocattolo» della voce 9503 .
Si tratta di un articolo in tessuto per l'arredamento della stanza di un bambino (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6304 ).
Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 6304 92 00 come altro manufatto per l'arredamento, non rientrante tra quelli della voce 9404 , di cotone, diverso da quelli a maglia.
Articolo 1
Articolo 2
Questi articoli non sono presenti
(
*1
)
L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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Il Regolamento UE 2019/612 è il riferimento normativo per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a importatori, esportatori e operatori del commercio estero che devono determinare i codici NC corretti per fini tariffari. Professionisti del settore doganale e commercialisti consultano questo regolamento per questioni di dazi doganali, informazioni tariffarie vincolanti (BTI) e corretta classificazione merceologica secondo le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.
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