Regolamento di esecuzione (UE) 2021/599 della Commissione del 7 aprile 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rheinisches Zuckerrübenkraut» / «Rheinischer Zuckerrübensirup» / «Rheinisches Rübenkraut» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2021/599 in merito alla modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta "Rheinisches Zuckerrübenkraut"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/599 della Commissione europea del 7 aprile 2021 approva una modifica non minore al disciplinare di un'indicazione geografica protetta (IGP) tedesca relativa a tre denominazioni di un prodotto a base di barbabietola da zucchero: "Rheinisches Zuckerrübenkraut", "Rheinischer Zuckerrübensirup" e "Rheinisches Rübenkraut". La modifica era stata richiesta dalla Germania e, secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire eventuali opposizioni. Poiché nessuno Stato membro o soggetto interessato ha presentato dichiarazioni di opposizione entro il termine previsto, la Commissione ha proceduto all'approvazione della modifica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, vincolando produttori, distributori e autorità competenti nel controllo della conformità del prodotto ai nuovi standard disciplinari.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/599 della Commissione del 7 aprile 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Rheinisches Zuckerrübenkraut» / «Rheinischer Zuckerrübensirup» / «Rheinisches Rübenkraut» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/599 of 7 April 2021 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Rheinisches Zuckerrübenkraut’/‘Rheinischer Zuckerrübensirup’/‘Rheinisches Rübenkraut’ (PGI))
Testo normativo
14.4.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 127/24
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/599 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Rheinisches Zuckerrübenkraut» / «Rheinischer Zuckerrübensirup» / «Rheinisches Rübenkraut» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Rheinisches Zuckerrübenkraut»/«Rheinischer Zuckerrübensirup»/«Rheinisches Rübenkraut», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2012 della Commissione
(
2
)
, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2017 della Commissione
(
3
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
4
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Rheinisches Zuckerrübenkraut» / «Rheinischer Zuckerrübensirup» / «Rheinisches Rübenkraut» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)] (
GU L 182 del 13.7.2012, pag. 10
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2017 della Commissione, del 15 febbraio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)] (
GU L 54 dell’1.3.2017, pag. 2
).
(
4
)
GU C 424 dell’8.12.2020, pag. 43
.
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Il Regolamento UE 2021/599 riguarda le indicazioni geografiche protette (IGP) e le denominazioni di origine protette (DOP), istituti giuridici che tutelano i prodotti agroalimentari europei. Produttori e operatori del settore alimentare devono conformarsi alle modifiche del disciplinare per mantenere la registrazione e la commercializzazione del prodotto, mentre le autorità nazionali di controllo verificano il rispetto delle specifiche tecniche, degli ingredienti e dei processi produttivi secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012.
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