Regolamento di esecuzione (UE) 2020/598 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
Quali sono le condizioni e gli importi dell'aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere previsti dal Regolamento UE 2020/598?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/598 della Commissione, entrato in vigore il 1° maggio 2020, istituisce un aiuto economico destinato all'ammasso privato di latte scremato in polvere, una misura straordinaria adottata per contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 sul settore lattiero-caseario. L'aiuto si applica al latte scremato in polvere di qualità sana, leale e mercantile, di origine dell'Unione, già conferito all'ammasso al momento della domanda. Le domande potevano essere presentate dal 7 maggio al 30 giugno 2020, con un quantitativo minimo di 10 tonnellate per domanda. L'importo dell'aiuto è stato fissato in anticipo a 5,11 EUR per tonnellata per le spese fisse di magazzinaggio, più 0,13 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale. Il periodo di ammasso contrattuale doveva essere compreso tra 90 e 180 giorni per poter beneficiare dell'aiuto. La normativa ha previsto anche deroghe ai controlli in loco, consentendo agli Stati membri di prorogare i termini o sostituire i controlli fisici con prove alternative (fotografie geolocalizzate, documenti elettronici) qualora le misure anti-Covid impedissero l'esecuzione tempestiva dei controlli.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/598 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/598 of 30 April 2020 granting aid for private storage for skimmed milk powder and fixing the amount of aid in advance
Testo normativo
4.5.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 140/34
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/598 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2020
relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
(
2
)
, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
(
3
)
, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)
A causa dell’attuale pandemia di Covid-19 e delle forti restrizioni alla circolazione imposte negli Stati membri si è registrato un calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. La chiusura obbligatoria di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha inoltre interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresenta generalmente tra il 10 e il 20 % circa, a seconda del prodotto, del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari dell’Unione. Inoltre gli acquirenti nell’Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi.
(2)
Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro, in quantità superiori alla consueta domanda del mercato.
(3)
Al fine di ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda che ne è risultato, è opportuno concedere aiuti all’ammasso privato di latte scremato in polvere.
(4)
Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione
(
4
)
e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione
(
5
)
stabiliscono le modalità di applicazione dell’aiuto all’ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dovrebbero applicarsi all’aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere.
(5)
È opportuno fissare in anticipo l’importo dell’aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l’entrata e l’uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino e di finanziamento.
(6)
A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno che le domande riguardino solo il latte scremato in polvere già all’ammasso e non dovrebbe essere chiesta una cauzione. In tale contesto, è opportuno fissare il periodo di ammasso.
(7)
A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.
(8)
Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all’aiuto all’ammasso privato, di cui all’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull’entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l’esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento.
(9)
Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(10)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere, di cui all’articolo 17, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (in appresso «l’aiuto»).
2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
Articolo 2
Prodotti ammissibili
Per poter beneficiare dell’aiuto, il latte scremato in polvere deve essere di qualità sana, leale e mercantile e di origine dell’Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione VI dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.
Articolo 3
Presentazione e ammissibilità delle domande
1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020.
2. Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all’ammasso.
3. Il quantitativo minimo per domanda è di 10 tonnellate.
Articolo 4
Importo dell’aiuto e periodo di ammasso
1. L’importo dell’aiuto è fissato come segue
a)
5,11 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,
b)
0,13 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.
2. L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.
3. L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.
Articolo 5
Controlli
1. In deroga all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l’organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:
a)
prorogare il periodo previsto dall’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o
b)
sostituire tali controlli, durante il periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.
2. In deroga all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l’organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12
.
(
3
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549
.
(
4
)
Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (
GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (
GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71
).
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Il Regolamento UE 2020/598 disciplina l'aiuto all'ammasso privato nel settore agricolo, specificamente per il latte scremato in polvere, rappresentando un intervento di stabilizzazione del mercato agricolo comune. Operatori del settore lattiero-caseario, organismi pagatori regionali e Stati membri devono fare riferimento a questa normativa per l'applicazione delle misure di sostegno, considerando anche i regolamenti delegati e di esecuzione correlati (UE 2016/1238 e UE 2016/1240) che disciplinano le modalità generali dell'ammasso privato e dell'intervento pubblico nei mercati agricoli.
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