Regolamento di esecuzione (UE) 2019/594 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» (IGP)
Quali sono le modifiche apportate al disciplinare del "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" IGP e quale procedura è stata seguita per la loro approvazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/594 approva una modifica non minore al disciplinare della Indicazione Geografica Protetta "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale", un prodotto agroalimentare italiano registrato nel sistema UE di protezione delle denominazioni. La modifica è stata richiesta dall'Italia e, poiché classificata come "non minore" secondo il Regolamento (UE) 1151/2012, ha seguito la procedura di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire eventuali opposizioni da parte di terzi. Nessuna dichiarazione di opposizione è stata presentata entro i termini previsti, pertanto la Commissione europea ha proceduto all'approvazione definitiva. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, vincolando produttori, distributori e organismi di controllo che operano nel settore del vitellone bianco dell'Appennino Centrale. Le modifiche al disciplinare possono riguardare aspetti come zone di produzione, caratteristiche del prodotto, metodi di lavorazione o etichettatura, garantendo che il prodotto mantenga i requisiti di qualità e tracciabilità richiesti dalla normativa UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/594 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/594 of 8 April 2019 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale’ (PGI)
Testo normativo
12.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 103/21
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/594 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2019
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
relativa alla denominazione «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (
GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1
).
(
3
)
GU C 441 del 7.12.2018, pag. 20
.
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Il Regolamento (UE) 2019/594 disciplina le modifiche ai disciplinari delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) 1151/2012, applicabile ai prodotti agroalimentari con caratteristiche geografiche. Produttori, consorzi di tutela e organismi di controllo devono conformarsi alle modifiche approvate per mantenere la registrazione e la commercializzazione legittima del prodotto nel mercato UE. La procedura di opposizione e approvazione garantisce trasparenza e protezione dei diritti dei produttori registrati.
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