Regolamento di esecuzione (UE) 2021/588 della Commissione del 6 aprile 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Stelvio»/«Stilfser» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/588 riguardo alla modifica del disciplinare dello Stelvio/Stilfser?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/588 della Commissione europea, entrato in vigore il 13 aprile 2021, approva una modifica non minore del disciplinare del formaggio Stelvio/Stilfser, una Denominazione di Origine Protetta (DOP) registrata a livello europeo. La modifica era stata richiesta dall'Italia secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Poiché classificata come "modifica non minore", la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire ai soggetti interessati di presentare osservazioni o opposizioni. La Svezia ha presentato una notifica di opposizione il 23 dicembre 2020, ma non ha seguito con una dichiarazione motivata, pertanto l'opposizione è stata ritenuta ritirata. Con l'approvazione della Commissione, le nuove disposizioni del disciplinare diventano vincolanti per tutti gli Stati membri e applicabili direttamente, garantendo che la produzione del formaggio Stelvio/Stilfser rispetti i criteri aggiornati per mantenere la protezione della denominazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/588 della Commissione del 6 aprile 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Stelvio»/«Stilfser» (DOP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/588 of 6 April 2021 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Stelvio’/‘Stilfser’ (PDO)
Testo normativo
13.4.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 125/11
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/588 DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
«Stelvio»/«Stilfser» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Stelvio»/«Stilfser», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione
(
2
)
, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1132/2013 della Commissione
(
3
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento
(
4
)
.
(3)
Poiché la notifica di opposizione presentata dalla Svezia il 23 dicembre 2020 non è stata seguita da una dichiarazione di opposizione motivata, l’opposizione è ritenuta ritirata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Stelvio»/«Stilfser» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia o Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (DOP) — Gata-Hurdes (DOP) — Patatas de Prades o Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (DOP) — Huile d’olive de Nîmes (DOP) — Huile d’olive de Corse o Huile d’olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb o Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (DOP) — Carota dell’Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio o Stilfser (DOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso o Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (DOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo o Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)] (
GU L 46 del 16.2.2007, pag. 14
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1132/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Stelvio/Stilfser (DOP)] (
GU L 302 del 13.11.2013, pag. 20
).
(
4
)
GU C 317 del 25.9.2020, pag. 25
.
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Il Regolamento (UE) 2021/588 riguarda le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le modifiche ai disciplinari di prodotto secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Le aziende produttrici di formaggi DOP, i consorzi di tutela e gli operatori del settore agroalimentare devono conformarsi alle disposizioni del disciplinare modificato per mantenere la certificazione e la commercializzazione del prodotto con la denominazione protetta.
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