Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0575/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/575 della Commissione del 30 marzo 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 30/03/2021 In vigore dal: 30/03/2021 Documento ufficiale

Come deve essere classificato nella nomenclatura combinata un assortimento di giocattoli composto da una bottiglia con pompa e palloncini d'acqua?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/575 stabilisce le regole per la corretta classificazione doganale di determinate merci nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso specifico dell'assortimento per giocattoli d'acqua, il regolamento chiarisce che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 9503 00 99 (altri giocattoli), indipendentemente dalla presenza della pompa ad aria. Questa classificazione si applica a tutti gli operatori commerciali che importano, esportano o commercializzano tali prodotti nell'UE, influenzando direttamente i dazi doganali e le procedure di sdoganamento. Il principio fondamentale è che quando un assortimento per la vendita al minuto non presenta un componente chiaramente prevalente, la classificazione deve seguire l'ultima voce numericamente rilevante tra quelle equiparabili: in questo caso, poiché i palloncini rientrano nella voce 9503, l'intero assortimento segue questa classificazione, escludendo la classificazione secondo l'apparecchio di riempimento (voci 8414 o 8424).

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/575 della Commissione del 30 marzo 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/575 of 30 March 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

8.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 120/13 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/575 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2021 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivi 1) 2) 3) Prodotto, presentato come un assortimento per la vendita al minuto, composto da una bottiglia di plastica munita di una pompa ad aria e di un ugello (apparecchio di riempimento) unitamente a 100 palloncini multicolore di lattice inclusi nella bottiglia. L'apparecchio di riempimento è concepito per essere riempito e contenere acqua ed è utilizzato per pompare acqua nei palloncini. Una volta riempiti di acqua, i palloncini sono usati come bombe d'acqua per giochi all'aperto destinati all'intrattenimento di bambini e adulti. (Cfr. immagine) ( *1 ) 9503 00 99 La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6, per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 99 . Il prodotto, in base alle sue caratteristiche e proprietà oggettive, è destinato a essere usato a fini ricreativi nel gioco della battaglia d'acqua con palloncini riempiti. Si tratta di un assortimento condizionato per la vendita al minuto, nel quale non è possibile determinare il componente che conferisce all'insieme il suo carattere essenziale. Esso deve essere classificato nell'ultima voce che appare in ordine numerico fra quelle che meritano uguale considerazione. I palloncini rientrano nella voce 9503 . Di conseguenza si esclude la classificazione nella voce 8414 o 8424 in base all'apparecchio di riempimento. Il prodotto deve pertanto essere classificato nella voce 9503 . Di conseguenza il prodotto deve essere classificato nel codice NC 9503 00 99 come altro giocattolo. ( *1 ) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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Il Regolamento (UE) 2021/575 è lo strumento normativo di riferimento per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a importatori, esportatori e operatori logistici che devono determinare i codici NC corretti. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a tariffe doganali, informazioni tariffarie vincolanti (BTI), regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e corretta determinazione dei dazi all'importazione e all'esportazione di merci.

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