Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0557/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/557 della Commissione del 22 aprile 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per alcuni prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova

Pubblicato: 22/04/2020 In vigore dal: 22/04/2020 Documento ufficiale

Quali sono i contingenti tariffari applicati ai prodotti agricoli moldavi importati nell'Unione europea e come vengono gestiti?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2020/557 modifica le regole sui contingenti tariffari (quote di importazione a dazi ridotti) per i prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova. Questi contingenti permettono l'importazione di determinati prodotti a condizioni tariffarie preferenziali, in base all'Accordo di associazione UE-Moldova entrato in vigore nel 2016. Il regolamento aggiorna i volumi disponibili per alcuni prodotti: le uve da tavola passano da 10.000 a 20.000 tonnellate annue dal 2020, le prugne da 10.000 a 15.000 tonnellate, e introduce un nuovo contingente di 1.500 tonnellate per le ciliege fresche. La gestione dei contingenti avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle dichiarazioni doganali, seguendo le regole del Codice doganale dell'Unione, garantendo trasparenza e parità di trattamento tra gli importatori.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/557 della Commissione del 22 aprile 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per alcuni prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/557 of 22 April 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 988/2014 as regards Union tariff quotas for certain agricultural products originating in the Republic of Moldova

Testo normativo

23.4.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 128/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/557 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per alcuni prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2016/839 del Consiglio ( 2 ) , il 23 maggio 2016 è stato concluso, a nome dell’Unione, l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra («accordo») ( 3 ) . L’accordo è entrato in vigore il 1 o luglio 2016 ma si applica in via provvisoria dal 1 o settembre 2014. (2) Il 18 settembre 2014 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 della Commissione ( 4 ) , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova (3) Il 16 dicembre 2014 il Consiglio di associazione, mediante la decisione n. 3/2014 ( 5 ) , ha delegato al Comitato di associazione nella formazione «Commercio», di cui all’articolo 438, paragrafo 4, dell’accordo, il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati di carattere commerciale dell’accordo. (4) In seguito a consultazioni con la Repubblica di Moldova a norma dell’articolo 147 dell’accordo, l’Unione ha convenuto di aumentare il volume dei contingenti tariffari per le uve da tavola e le prugne originarie della Moldova e di introdurre un nuovo contingente tariffario per le ciliege ( 6 ) . Di conseguenza, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» ha adottato la decisione n. 1/2020 che aggiorna l’allegato XV dell’accordo ( 7 ) . (5) In seguito all’entrata in vigore del codice doganale dell’Unione e dei relativi atti di esecuzione e delegati, la Commissione gestisce i contingenti tariffari sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica conformemente alle norme di gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 8 ) . (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014. (7) La decisione n. 1/2020 del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova è entrata in vigore il 23 gennaio 2020. Per garantire l’effettiva gestione e l’applicazione tempestiva dei contingenti tariffari di cui all’allegato del presente regolamento, è opportuno che questo si applichi a decorrere da tale data. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 è così modificato: 1) L’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 I contingenti tariffari di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( *1 ) . ( *1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ).» " 2) L’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 23 gennaio 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra ( GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28 ). ( 3 ) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4 . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova ( GU L 278 del 20.9.2014, pag. 12 ). ( 5 ) Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione «Commercio» ( GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40 ). ( 6 ) Decisione (UE) 2019/2245 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, riguardo all’aggiornamento dell’allegato XV (Eliminazione dei dazi doganali) dell’accordo ( GU L 336 del 30.12.2019, pag. 283 ). ( 7 ) Decisione n. 1/2020 del Comitato di Associazione UE-Repubblica di Moldova nella Formazione «Commercio», del 23 gennaio 2020, riguardo all’aggiornamento dell’allegato XV (Eliminazione dei dazi doganali) dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra ( GU L 34 del 6.2.2020, pag. 52 ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ). ALLEGATO «ALLEGATO Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. L’ambito di applicazione del regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. N. d’ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) 09.6800 0702 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati Dall’1.9.2014 al 31.12.2014 2 000 Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli anni civili successivi 2 000 09.6801 0703 20 00 Agli, freschi o refrigerati Dall’1.9.2014 al 31.12.2014 220 Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli anni civili successivi 220 09.6802 0806 10 10 Uve da tavola, fresche Dall’1.9.2014 al 31.12.2014 10 000 Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli anni civili successivi fino al 31.12.2019 10 000 Dall’1.1.2020 al 31.12.2020 e per gli anni civili successivi 20 000 09.6803 0808 10 80 Mele, fresche (escluse le mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre) Dall’1.9.2014 al 31.12.2014 40 000 Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli anni civili successivi 40 000 09.6806 0809 29 00 Ciliege, fresche (escl. ciliege acide) Dal 23.1.2020 al 31.12.2020 e per gli anni civili successivi 1 500 09.6804 0809 40 05 Prugne, fresche Dall’1.9.2014 al 31.12.2014 10 000 Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli anni civili successivi fino al 31.12.2019 10 000 Dall’1.1.2020 al 31.12.2020 e per gli anni civili successivi 15 000 09.6805 2009 61 10 Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix inferiore o uguale a 30, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti Dall’1.9.2014 al 31.12.2014 500 Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli anni civili successivi 500 2009 69 19 Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 67, di valore superiore a 22 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti 2009 69 51 2009 69 59 Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 30 ma non superiore a 67, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti »

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Il regolamento disciplina i contingenti tariffari per prodotti agricoli moldavi, applicando le norme sulla gestione dei contingenti secondo il Codice doganale dell'Unione e il regolamento di esecuzione 2015/2447. Gli operatori del commercio estero e le aziende agroalimentari devono conoscere i volumi annuali, i periodi contingentali e i codici NC per accedere alle tariffe preferenziali su uve, prugne, ciliege e altri prodotti agricoli originari della Moldova.

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