Regolamento di esecuzione (UE) 2021/550 della Commissione del 26 marzo 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Radicchio Rosso di Treviso» (IGP)
Quali sono i requisiti e le procedure per approvare una modifica del disciplinare di un'Indicazione Geografica Protetta (IGP) secondo il Regolamento UE 2021/550?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/550 della Commissione europea del 26 marzo 2021 approva una modifica non minore del disciplinare del "Radicchio Rosso di Treviso" (IGP), un prodotto agricolo tutelato a livello europeo. La procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 richiede che l'Italia presenti una domanda di modifica alla Commissione, la quale la pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire a terzi di presentare eventuali opposizioni entro il termine stabilito. Nel caso specifico, poiché nessuna dichiarazione di opposizione è stata notificata, la Commissione ha proceduto all'approvazione della modifica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, garantendo uniformità nella protezione e nella commercializzazione del prodotto. Questa procedura tutela sia i produttori legittimi che i consumatori, assicurando che le modifiche ai disciplinari rispettino gli standard europei di qualità e tracciabilità.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/550 della Commissione del 26 marzo 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Radicchio Rosso di Treviso» (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/550 of 26 March 2021 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Radicchio Rosso di Treviso’ (PGI))
Testo normativo
31.3.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 111/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/550 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Radicchio Rosso di Treviso» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione
(
2
)
, modificato dal regolamento (CE) n. 784/2008 della Commissione
(
3
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
4
)
, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
relativa al nome «Radicchio Rosso di Treviso» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (
GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 784/2008 della Commissione, del 5 agosto 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Radicchio Rosso di Treviso (IGP)] (
GU L 209 del 6.8.2008, pag. 7
).
(
4
)
GU C 418 del 3.12.2020, pag. 9
.
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Il Regolamento UE 2021/550 disciplina le modifiche ai disciplinari delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), strumenti fondamentali per la protezione dei prodotti agroalimentari europei. Produttori, consorzi e operatori del settore agroalimentare devono conoscere le procedure di registrazione, opposizione e approvazione delle modifiche secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, che regola i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
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