Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0531/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/531 della Commissione del 22 marzo 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 22/03/2021 In vigore dal: 22/03/2021 Documento ufficiale

Qual è lo scopo del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/531 e come classifica le merci nella nomenclatura combinata?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/531 della Commissione europea del 22 marzo 2021 è uno strumento normativo che stabilisce la classificazione tariffaria di determinate merci secondo la nomenclatura combinata (NC), il sistema di codificazione doganale utilizzato in tutta l'Unione europea. L'obiettivo principale è garantire un'applicazione uniforme delle regole di classificazione, evitando interpretazioni difformi tra gli Stati membri e assicurando coerenza nelle procedure doganali.

Il regolamento si applica a merci specifiche elencate in allegato e stabilisce il codice NC corrispondente per ciascuna di esse, fornendo anche le motivazioni tecniche della classificazione secondo le regole generali della nomenclatura combinata. Nel caso concreto allegato, viene classificato un attacco per obiettivo in metallo e plastica (utilizzato con videocamere digitali) nel codice NC 9002 11 00, identificandolo come accessorio per obiettivi piuttosto che come parte di apparecchiature audiovisive.

La norma riguarda principalmente operatori doganali, importatori, esportatori e consulenti che devono determinare correttamente la classificazione tariffaria delle merci per fini doganali e fiscali. Il regolamento prevede anche una disposizione transitoria: le informazioni tariffarie vincolanti (ITB) già rilasciate e difformi da questa classificazione possono continuare a essere invocate per tre mesi dall'entrata in vigore, garantendo un periodo di adattamento.

L'applicazione corretta della classificazione è rilevante per il calcolo dei dazi doganali, l'applicazione di misure commerciali specifiche e il rispetto degli obblighi dichiarativi nelle procedure di import/export all'interno dell'UE.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/531 della Commissione del 22 marzo 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/531 of 22 March 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

26.3.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 106/52 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/531 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’Unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Un attacco per obiettivo in metallo e plastica con connessione a baionetta e dimensioni di circa 92 × 86 × 35,1 mm. L’articolo è destinato a essere fissato sulla parte anteriore di una videocamera digitale, montato tra la videocamera stessa e l’obiettivo. È concepito per consentire l’uso di obiettivi con videocamere digitali aventi filettatura di collegamento di dimensione diversa, con controllo meccanico del diaframma mediante rotazione dell’apposito adattatore. 9002 11 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 m) della sezione XVI, dalla nota 2 b) del capitolo 90 e dal testo dei codici NC 9002 e 9002 11 00 . La classificazione alla voce 8529 come parte riconoscibile destinata esclusivamente o principalmente ad apparecchi delle voci da 8525 a 8528 è esclusa in quanto l’articolo non è indispensabile per il funzionamento della videocamera digitale. Poiché consente l’uso di obiettivi con videocamere digitali aventi filettatura di collegamento di dimensione diversa, l’articolo conferisce possibilità supplementari agli obiettivi. Pertanto, l’articolo deve essere considerato un accessorio riconoscibile come destinato esclusivamente o principalmente ad obiettivi della voce 9002 (cfr. sentenza della Corte del 16 giugno 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU: C:2011:402, punti 29, 30 e 34). È quindi esclusa la classificazione nella voce 8479 quale macchina con una funzione specifica, non nominata né compresa altrove nel capitolo 84, in quanto l’articolo rientra più specificamente nella voce di un altro capitolo della nomenclatura [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8479 , secondo paragrafo, lettera b)]. L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9002 11 00 come accessorio per obiettivi della voce 9002 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0531/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento (UE) 2021/531 è il riferimento normativo per la classificazione tariffaria nella nomenclatura combinata (NC) e per l'interpretazione uniforme dei codici doganali secondo il Codice doganale dell'Unione. Operatori doganali, importatori e consulenti lo consultano per determinare correttamente i codici NC, applicare i dazi doganali appropriati e gestire le informazioni tariffarie vincolanti (ITB) in conformità alle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agost… Provvedimento AdE 211273 Bando di concorso (atto n. 214106/2021) per l’assunzione a tempo indeterminato di 2320 un… Provvedimento AdE 214106

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →