Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0530/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/530 della Commissione del 22 marzo 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 22/03/2021 In vigore dal: 22/03/2021 Documento ufficiale

Qual è la procedura di classificazione doganale stabilita dal Regolamento UE 2021/530 e come si applica alle merci importate nell'Unione europea?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/530 della Commissione europea del 22 marzo 2021 fornisce le regole per la corretta classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata, il sistema di codificazione tariffaria utilizzato in tutta l'Unione europea. Questo regolamento si applica a operatori doganali, importatori ed esportatori che devono determinare il codice NC (nomenclatura combinata) corretto per le loro merci al fine di applicare i dazi doganali appropriati e le misure commerciali corrette. Il regolamento contiene una tabella allegata che descrive specifiche merci e assegna loro il codice NC corrispondente, fornendo anche i motivi della classificazione secondo le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. Un aspetto rilevante per le aziende è che le informazioni tariffarie vincolanti (ITB) già rilasciate e non conformi a questo regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore, garantendo una transizione ordinata verso la nuova classificazione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/530 della Commissione del 22 marzo 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/530 of 22 March 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

26.3.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 106/49 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/530 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’Unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivi 1) 2) 3) Apparecchio elettromeccanico portatile a mano per la cura personale della pelle. L’apparecchio ha forma ovale e misura circa 75 × 80 × 30 mm. È munito di un alloggiamento impermeabile e di un motore elettrico incorporato che genera vibrazioni (le cosiddette «pulsazioni soniche»). La superficie esterna dell’apparecchio è costituita di silicone, con spazzole di silicone ipoallergenico su entrambi i lati. La superficie dell’apparecchio è divisa in tre zone, ciascuna con spazzole aventi una diversa densità di setole. Sul lato frontale dell’apparecchio vi sono un pulsante di accensione/spegnimento e un pulsante per aumentare/diminuire l’intensità della pulsazione. L’apparecchio è destinato a essere usato per la pulizia del viso mediante un detergente e le spazzole vibranti. Durante la pulizia della pelle il viso viene massaggiato come effetto aggiuntivo dovuto alle pulsazioni. L’apparecchio è del tipo comunemente usato a fini domestici, in viaggio ecc. 8509 80 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI in combinato disposto con la nota 3 del capitolo 90, dalla nota 4 b) del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8509 e 8509 80 00 . L’apparecchio svolge la funzione di un apparecchio domestico per la pulizia del viso (cfr. anche la nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 8509 , primo paragrafo) nonché una funzione di massaggio, che è tuttavia meramente accessoria. In virtù della nota 3 della sezione XVI, gli apparecchi progettati al fine di svolgere due o più funzioni complementari devono essere classificati in base alla funzione principale. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 9019 come apparecchio per massaggio. Di conseguenza l’apparecchio deve essere classificato nel codice NC 8509 80 00 come altro apparecchio elettromeccanico con motore elettrico incorporato, per uso domestico.

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Il Regolamento UE 2021/530 è il riferimento normativo per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a dazi doganali, codici NC e misure tariffarie. Importatori, esportatori e consulenti doganali lo consultano per determinare la corretta classificazione delle merci, le informazioni tariffarie vincolanti (ITB), le regole generali di interpretazione della nomenclatura e la conformità alle disposizioni del Codice doganale dell'Unione.

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