Regolamento di esecuzione (UE) 2020/524 della Commissione dell’8 aprile 2020 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Qual è l'effetto della abrogazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 sulla classificazione doganale dei circuiti integrati con cristallo di quarzo?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento (UE) 2020/524 abroga il precedente Regolamento (UE) n. 863/2013 che classificava i prodotti composti da circuito integrato monolitico e cristallo di quarzo assemblati insieme nel codice NC 9114 90 00 (forniture d'orologeria). Questa abrogazione diventa necessaria perché il Regolamento (UE) 2016/1821 ha ampliato la definizione di circuito integrato elettronico per includere i circuiti integrati multicomponenti, con effetto dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, le stesse merci devono ora essere classificate nella voce 8542 come circuiti integrati elettronici, anziché come forniture d'orologeria. L'obiettivo è eliminare le discrepanze tariffarie e garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione europea. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/524 della Commissione dell’8 aprile 2020 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/524 of 8 April 2020 repealing Implementing Regulation (EU) No 863/2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
15.4.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 116/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/524 DELLA COMMISSIONE
dell’8 aprile 2020
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.
(2)
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 della Commissione
(
3
)
, un prodotto che consiste in un circuito integrato monolitico e in un cristallo di quarzo assemblati su una cornice metallica e inseriti in un alloggiamento di materia plastica, usato in vari apparecchi come fonte di segnale di orologio per determinare gli intervalli di tempo, era stato classificato nel codice NC 9114 90 00 come altre forniture d’orologeria. Si era esclusa la classificazione nella voce 8542, in quanto il prodotto contiene sia un circuito integrato monolitico, sia un cristallo di quarzo.
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione
(
4
)
la definizione di circuito integrato elettronico stabilita ai fini delle voci 8541 e 8542 nella nota 9 b) del capitolo 85 della nomenclatura combinata è stata ampliata al fine di includere i circuiti integrati multicomponenti quali definiti al punto 4 della nota 9 b) del capitolo 85, con effetti a decorrere dal 1
o
gennaio 2017. Ne consegue che le merci che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 vanno classificate nella voce 8542 come circuito integrato elettronico.
(4)
Si dovrebbe quindi abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 al fine di evitare possibili discrepanze nella classificazione tariffaria di tali merci e garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata all’interno dell’Unione.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 della Commissione, del 5 settembre 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (
GU L 240 del 7.9.2013, pag. 17
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1
).
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Il Regolamento (UE) 2020/524 riguarda la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, in particolare la riclassificazione di circuiti integrati multicomponenti e cristalli di quarzo. Importatori, produttori di componenti elettronici e consulenti doganali devono applicare il codice NC 8542 anziché il precedente 9114 90 00, con implicazioni su dazi doganali, IVA all'importazione e dichiarazioni doganali. La norma si basa sul Codice doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013) e sulla nomenclatura tariffaria comune.
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