Regolamento di esecuzione (UE) 2025/522 della Commissione, del 13 marzo 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Río Negro (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/522 riguardo all'indicazione geografica Río Negro?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/522 della Commissione europea, del 13 marzo 2025, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica "Río Negro" (DOP - Denominazione di Origine Protetta) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Questa iscrizione è stata effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. La domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna ed era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Non sono state presentate dichiarazioni di opposizione durante il periodo di consultazione previsto, pertanto la registrazione è stata approvata senza ostacoli. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, garantendo protezione legale al prodotto Río Negro contro imitazioni e usi impropri della denominazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/522 della Commissione, del 13 marzo 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Río Negro (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/522 of 13 March 2025 on the registration of the geographical indication Río Negro (PDO) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/522
20.3.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/522 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2025
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Río Negro» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Río Negro» presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Río Negro» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Río Negro» (DOP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/7000, 21.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7000/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/522/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2025/522 riguarda la registrazione di indicazioni geografiche protette (DOP) e si applica a produttori e commercianti di prodotti agricoli che operano nell'UE. Professionisti del settore agroalimentare, consulenti commerciali e operatori di import-export devono conoscere le norme sulla protezione delle denominazioni di origine, i diritti esclusivi conferiti dalla DOP, le procedure di opposizione e i vincoli geografici e produttivi che caratterizzano i prodotti registrati nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.
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