Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0517/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/517 della Commissione del 3 aprile 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 03/04/2020 In vigore dal: 03/04/2020 Documento ufficiale

Qual è la procedura di classificazione doganale delle merci nella nomenclatura combinata secondo il Regolamento UE 2020/517 e come si applica a prodotti compositi come le ghirlande natalizie con luci LED?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2020/517 della Commissione del 3 aprile 2020 stabilisce le regole per la corretta classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme a livello europeo. Si applica a tutti gli operatori del commercio estero, importatori, esportatori e doganieri che devono determinare il codice NC (nomenclatura combinata) corretto per le loro merci. In pratica, il regolamento fornisce una tabella con descrizioni di prodotti specifici e il relativo codice NC di classificazione, accompagnato dalle motivazioni tecniche basate sulle Regole Generali di Interpretazione (RGI). Nel caso concreto della ghirlanda artificiale con catena di luci LED, il regolamento classifica il prodotto nel codice NC 6702 10 00 (foglie artificiali di materie plastiche) anziché come apparecchio di illuminazione, perché l'elemento caratterizzante è la funzione decorativa della ghirlanda, non quella illuminante della catena di luci. Per gli operatori, è rilevante che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono ancora essere invocate per tre mesi dall'entrata in vigore, garantendo un periodo transitorio di adattamento.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/517 della Commissione del 3 aprile 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/517 of 3 April 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

14.4.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 114/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/517 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020 Per la Commissione A nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione 1) 2) 3) Articolo che consiste in una ghirlanda di abete artificiale (pino), avente una lunghezza approssimativa di 5 m, e in una catena di luci a LED con circa 60 lampadine, avvolta intorno alla ghirlanda. La catena di luci funziona con un’alimentazione a 230 V. Sia la ghirlanda che la catena di luci sono fatte di plastica. (Cfr. illustrazione) ( *1 ) 6702 10 00 La classificazione è determinata a norma delle regole generali (RGI) per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 6702 e 6702 10 00 . L’articolo è un prodotto composito ai sensi della RGI 3 b) A causa delle sue caratteristiche obiettive, in particolare il fatto che si tratti di una ghirlanda di abete artificiale con lampadine che conferiscono un effetto decorativo supplementare, l’articolo è principalmente destinato a svolgere una funzione decorativa. Inoltre, la ghirlanda di abete artificiale continuerebbe a essere esposta a fini ornamentali o decorativi anche a luci spente. Pertanto, la ghirlanda di abete artificiale, che assomiglia a un prodotto naturale (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6702), è l’elemento che conferisce all’articolo il suo carattere essenziale di articolo decorativo. Si esclude pertanto la classificazione dell’articolo nella sottovoce 9405 40 come altro apparecchio elettrico per l’illuminazione. Si esclude anche la classificazione dell’articolo nella sottovoce 9505 10 come oggetto per feste di Natale, in quanto le sue caratteristiche obiettive indicano che non è utilizzato unicamente per le feste di Natale, bensì principalmente come decorazione durante la stagione invernale (cfr. anche la nota complementare 1 del capitolo 95, 1 a), ultimo paragrafo). L’articolo va pertanto classificato nel codice NC 6702 10 00 tra le foglie artificiali di materie plastiche. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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La classificazione doganale nella nomenclatura combinata è disciplinata dalle Regole Generali di Interpretazione (RGI) e dai codici NC, applicabili a prodotti compositi e merci miste. Importatori e operatori doganali devono consultare i regolamenti di esecuzione della Commissione UE per determinare correttamente il codice tariffario, considerando la funzione principale e le caratteristiche obiettive del prodotto. Le informazioni tariffarie vincolanti e i periodi transitori sono strumenti essenziali per la conformità alle classificazioni doganali.

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