Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0505/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/505 della Commissione, del 19 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per quanto riguarda la proroga delle misure temporanee in relazione a frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Pubblicato: 19/03/2025 In vigore dal: 19/03/2025 Documento ufficiale

Quali sono le misure che l'UE mantiene per le importazioni di agrumi da Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe, e fino a quando rimangono in vigore?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/505 prolunga fino al 31 marzo 2028 le misure fitosanitarie temporanee già stabilite dal Regolamento (UE) 2022/632, che scadeva il 31 marzo 2025. Queste misure si applicano all'importazione nell'Unione europea di frutti di agrumi specificati (Citrus, Fortunella, Poncirus e relativi ibridi, esclusi Citrus aurantium e Citrus latifolia) provenienti dai cinque paesi terzi menzionati. L'obiettivo è prevenire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'UE dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa, un patogeno che rappresenta un rischio fitosanitario significativo. Dal 2022, gli Stati membri hanno segnalato numerosi casi di non conformità dovuti alla presenza di questo organismo nocivo nelle importazioni da Argentina, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe, mentre dal Brasile non sono state effettuate importazioni negli ultimi anni. Le misure rimangono necessarie perché il rischio fitosanitario varia annualmente a seconda del paese di origine e continua a rappresentare una minaccia per l'agricoltura europea.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/505 della Commissione, del 19 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per quanto riguarda la proroga delle misure temporanee in relazione a frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/505 of 19 March 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2022/632 as regards the prolongation of the temporary measures concerning specified fruits originating in Argentina, Brazil, South Africa, Uruguay and Zimbabwe to prevent the introduction into and the spread within the Union territory of the pest Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/505 20.3.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/505 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per quanto riguarda la proroga delle misure temporanee in relazione a frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 41, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione ( 2 ) stabilisce misure per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka («frutti specificati»), originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione della Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa («organismo nocivo specificato»). Tale regolamento scade il 31 marzo 2025. (2) A partire dal 2022 gli Stati membri hanno segnalato vari casi di non conformità dovuti alla presenza dell’organismo nocivo specificato nelle importazioni nell’Unione dei frutti specificati originari dell’Argentina, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe. Inoltre, e a partire da tale anno, non sono state effettuate importazioni nell’Unione degli agrumi specificati originari del Brasile. Non è stato quindi possibile valutare il livello di conformità del Brasile alle misure del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632. (3) È pertanto necessario mantenere le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per i frutti specificati da ciascuno di detti paesi terzi, in quanto tali misure continuano a essere necessarie per mantenere a un livello accettabile il rispettivo rischio fitosanitario per il territorio dell’Unione. (4) Il rischio fitosanitario causato dalla presenza dell’organismo nocivo specificato in Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe, e dall’importazione dei frutti specificati da tali paesi terzi nell’Unione, varia di anno in anno a seconda del paese terzo di origine dei frutti specificati. È dunque opportuno che tale rischio sia valutato ulteriormente sulla base dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici in materia di prevenzione e controllo dell’organismo nocivo specificato. (5) Le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 dovrebbero pertanto essere mantenute fino al 31 marzo 2028. (6) Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 scade il 31 marzo 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o aprile 2025 per evitare lacune giuridiche. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 Nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 l’articolo 11 è sostituito dal seguente: « Articolo 11 Data di scadenza Il presente regolamento scade il 31 marzo 2028.». Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o aprile 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione, del 13 aprile 2022, che stabilisce misure temporanee per quanto concerne frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe, per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ( GU L 117 del 19.4.2022, pag. 11 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/632/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/505/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0505/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento (UE) 2025/505 è lo strumento normativo di riferimento per operatori del commercio agroalimentare che importano agrumi da paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le barriere fitosanitarie, i controlli alle frontiere e la conformità alle misure di protezione delle piante. Importatori, distributori e commercianti di agrumi devono consultarlo per comprendere gli obblighi di certificazione fitosanitaria, le procedure di ispezione e i requisiti di tracciabilità applicabili alle importazioni da Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →