Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0487/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/487 della Commissione del 21 marzo 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Raschera» (DOP)

Pubblicato: 21/03/2022 In vigore dal: 21/03/2022 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche approvate al disciplinare del formaggio Raschera DOP e come si applica questo regolamento?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/487 della Commissione europea approva una modifica non minore al disciplinare del formaggio Raschera, una denominazione di origine protetta (DOP) italiana registrata precedentemente. La modifica era stata presentata dall'Italia e, trattandosi di una modifica sostanziale, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire ai soggetti interessati di presentare opposizioni entro i termini previsti. Durante la procedura di opposizione, una persona fisica residente in Italia ha presentato due lettere di contestazione, ma queste sono state ritenute inammissibili poiché la persona aveva già avuto l'opportunità di partecipare alla procedura nazionale di opposizione presso le autorità italiane. La Commissione, valutate tutte le circostanze, ha deciso di approvare le modifiche al disciplinare. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, vincolando produttori, commercianti e autorità competenti nel rispetto delle nuove specifiche tecniche del prodotto.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/487 della Commissione del 21 marzo 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Raschera» (DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/487 of 21 March 2022 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Raschera’ (PDO))

Testo normativo

28.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 100/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/487 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Raschera» (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Raschera», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione ( 2 ) , modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1086/2013 ( 3 ) . (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento ( 4 ) . (3) In data 19 febbraio 2021 la Commissione ha ricevuto da una persona fisica residente in Italia una lettera di opposizione all'approvazione della modifica. In data 8 novembre 2021 la medesima persona fisica ha quindi inviato una seconda lettera contenente elementi aggiuntivi avverso la modifica. (4) A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, residenti o stabilite nello Stato membro dal quale è stata presentata la domanda, sono escluse dalla procedura di opposizione in quanto hanno già avuto l'opportunità di partecipare alla procedura nazionale di opposizione a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, del predetto regolamento. Di conseguenza le lettere di opposizione inviate dalla persona fisica residente in Italia sono ritenute inammissibili. (5) Sulla scorta di quanto esposto, la Commissione ritiene che le modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Raschera» dovrebbero essere approvate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa al nome «Raschera» (DOP). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 ( GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1086/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Raschera (DOP)] ( GU L 293 del 5.11.2013, pag. 26 ). ( 4 ) GU C 439 del 29.10.2021, pag. 19 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0487/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento (UE) 2022/487 riguarda le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando le modifiche ai disciplinari dei prodotti agroalimentari. Produttori di formaggi, consorzi di tutela e operatori commerciali devono conformarsi alle specifiche tecniche approvate, mentre le autorità nazionali garantiscono il controllo e la tracciabilità secondo le norme sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbr… Provvedimento AdE 48243 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giug… Provvedimento AdE 253155 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondaz… Provvedimento AdE 117

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →