Regolamento di esecuzione (UE) 2022/487 della Commissione del 21 marzo 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Raschera» (DOP)
Quali sono le modifiche approvate al disciplinare del formaggio Raschera DOP e come si applica questo regolamento?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/487 della Commissione europea approva una modifica non minore al disciplinare del formaggio Raschera, una denominazione di origine protetta (DOP) italiana registrata precedentemente. La modifica era stata presentata dall'Italia e, trattandosi di una modifica sostanziale, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire ai soggetti interessati di presentare opposizioni entro i termini previsti. Durante la procedura di opposizione, una persona fisica residente in Italia ha presentato due lettere di contestazione, ma queste sono state ritenute inammissibili poiché la persona aveva già avuto l'opportunità di partecipare alla procedura nazionale di opposizione presso le autorità italiane. La Commissione, valutate tutte le circostanze, ha deciso di approvare le modifiche al disciplinare. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, vincolando produttori, commercianti e autorità competenti nel rispetto delle nuove specifiche tecniche del prodotto.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/487 della Commissione del 21 marzo 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Raschera» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/487 of 21 March 2022 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Raschera’ (PDO))
Testo normativo
28.3.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 100/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/487 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Raschera» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Raschera», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione
(
2
)
, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1086/2013
(
3
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento
(
4
)
.
(3)
In data 19 febbraio 2021 la Commissione ha ricevuto da una persona fisica residente in Italia una lettera di opposizione all'approvazione della modifica. In data 8 novembre 2021 la medesima persona fisica ha quindi inviato una seconda lettera contenente elementi aggiuntivi avverso la modifica.
(4)
A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, residenti o stabilite nello Stato membro dal quale è stata presentata la domanda, sono escluse dalla procedura di opposizione in quanto hanno già avuto l'opportunità di partecipare alla procedura nazionale di opposizione a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, del predetto regolamento. Di conseguenza le lettere di opposizione inviate dalla persona fisica residente in Italia sono ritenute inammissibili.
(5)
Sulla scorta di quanto esposto, la Commissione ritiene che le modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Raschera» dovrebbero essere approvate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
relativa al nome «Raschera» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (
GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1086/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Raschera (DOP)] (
GU L 293 del 5.11.2013, pag. 26
).
(
4
)
GU C 439 del 29.10.2021, pag. 19
.
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Il Regolamento (UE) 2022/487 riguarda le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando le modifiche ai disciplinari dei prodotti agroalimentari. Produttori di formaggi, consorzi di tutela e operatori commerciali devono conformarsi alle specifiche tecniche approvate, mentre le autorità nazionali garantiscono il controllo e la tracciabilità secondo le norme sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
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