Regolamento di esecuzione (UE) 2019/486 della Commissione, del 19 marzo 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite «Schaf-Heumilch»/«Sheep's Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» (STG)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/486 sulla registrazione della denominazione "Schaf-Heumilch" e quali sono le implicazioni per i produttori?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/486 del 19 marzo 2019 registra ufficialmente la denominazione "Schaf-Heumilch" (Latte fieno di pecora) nel registro delle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dell'Unione europea. La registrazione è stata richiesta dall'Austria e, poiché non sono pervenute opposizioni entro i termini previsti, la Commissione ha proceduto all'iscrizione. Il prodotto rientra nella classe 1.4 "Altri prodotti di origine animale" secondo la classificazione dell'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La denominazione è riconosciuta in cinque lingue ufficiali dell'UE (tedesco, inglese, italiano, francese e spagnolo), garantendo protezione e riconoscimento in tutti gli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, diventando immediatamente vincolante e direttamente applicabile. Per i produttori, questa registrazione significa che possono utilizzare la denominazione STG garantita, a condizione di rispettare le specifiche tecniche del disciplinare di produzione, garantendo ai consumatori l'autenticità e la tradizionalità del prodotto.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/486 della Commissione, del 19 marzo 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite «Schaf-Heumilch»/«Sheep's Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» (STG)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/486 of 19 March 2019 entering the name ‘Schaf-Heumilch’/‘Sheep's Haymilk’/‘Latte fieno di pecora’/‘Lait de foin de brebis’/‘Leche de heno de oveja’ (TSG) in the register of traditional specialities guaranteed
Testo normativo
26.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 84/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/486 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2019
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite «Schaf-Heumilch»/«Sheep's Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» (STG)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione presentata dall'Austria delle denominazioni «Schaf-Heumilch»/«Sheep's Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, le denominazioni «Schaf-Heumilch»/«Sheep's Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» devono essere registrate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le denominazioni «Schaf-Heumilch»/«Sheep's Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» (STG) sono registrate.
Le denominazioni di cui al primo comma identificano un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 400 del 6.11.2018, pag. 3
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2019/486 riguarda la protezione delle Specialità Tradizionali Garantite (STG) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produttori e aziende lattiero-casearie devono conoscere le procedure di registrazione, i diritti di esclusiva sulla denominazione, e gli obblighi di conformità al disciplinare di produzione per commercializzare il prodotto con la dicitura STG.
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