Regolamento di esecuzione (UE) 2025/470 della Commissione, del 5 marzo 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Aydın Memecik Zeytini (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/470 riguardo all'indicazione geografica "Aydın Memecik Zeytini"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/470 della Commissione europea, del 5 marzo 2025, iscrive l'indicazione geografica protetta "Aydın Memecik Zeytini" (DOP - Denominazione di Origine Protetta) nel registro ufficiale delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Questa registrazione riguarda un olio d'oliva turco proveniente dalla regione di Aydın, in particolare dalla varietà Memecik, e si applica a tutti gli Stati membri dell'UE secondo le norme del Regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di registrazione era stata presentata da AYDIN TİCARET BORSASI (la Camera di Commercio di Aydın) ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 15 novembre 2024. Poiché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione nel periodo previsto, la Commissione ha proceduto all'iscrizione nel registro. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, garantendo protezione legale al prodotto contro imitazioni e utilizzi non autorizzati del nome geografico.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/470 della Commissione, del 5 marzo 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Aydın Memecik Zeytini (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/470 of 5 March 2025 on the registration of the geographical indication Aydın Memecik Zeytini (PDO) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/470
12.3.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/470 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2025
recante iscrizione dell'indicazione geografica «Aydın Memecik Zeytini» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Aydın Memecik Zeytini» presentata da AYDIN TİCARET BORSASI (Turchia) e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 applicabile alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Aydın Memecik Zeytini» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'indicazione geografica «Aydın Memecik Zeytini» (DOP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/6963, 15.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6963/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/470/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2025/470 è il riferimento normativo per la protezione delle indicazioni geografiche (IG) e delle denominazioni di origine protetta (DOP) nel settore agroalimentare. Operatori commerciali, importatori e distributori di prodotti agroalimentari devono consultarlo per comprendere le regole sulla tracciabilità, l'etichettatura e la commercializzazione di prodotti con indicazioni geografiche protette, nonché le sanzioni per contraffazione e uso non autorizzato di denominazioni geografiche.
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