Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0469/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/469 della Commissione del 18 marzo 2021 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

Pubblicato: 18/03/2021 In vigore dal: 18/03/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti che un nuovo produttore esportatore cinese deve soddisfare per ottenere l'aliquota daziale ridotta del 17,9% sulle ceramiche da tavola?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/469 disciplina il trattamento speciale riservato ai nuovi produttori esportatori di ceramiche da tavola e da cucina originari della Repubblica Popolare Cinese, soggetti a misure antidumping. Un nuovo produttore può accedere all'aliquota daziale agevolata del 17,9% (invece del 36,1% generale) se soddisfa tre condizioni cumulative: non deve aver esportato il prodotto nell'UE durante il periodo di inchiesta iniziale (1° gennaio - 31 dicembre 2011), non deve essere collegato a nessuno dei produttori già soggetti alle misure antidumping, e deve aver effettivamente esportato nell'UE dopo il periodo di inchiesta oppure aver assunto un impegno contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi. La norma si applica a società come Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd, che ha dimostrato di costituirsi nel 2014 (dopo il periodo di inchiesta), di non avere legami con produttori sanzionati e di aver iniziato esportazioni verso l'UE nel 2019. Questo meccanismo consente ai nuovi operatori di accedere al mercato europeo con tariffe più competitive rispetto ai competitor già sottoposti a dazi più elevati, incentivando la concorrenza leale e premiando chi non ha partecipato alle pratiche di dumping originarie.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/469 della Commissione del 18 marzo 2021 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/469 of 18 March 2021 accepting a request for new exporting producer treatment with regard to the definitive anti-dumping measures imposed on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in the People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2019/1198

Testo normativo

19.3.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 96/9 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/469 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2021 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( 2 ) , in particolare l’articolo 2, considerando quanto segue: A. MISURE IN VIGORE (1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio ( 3 ) («il regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). (2) Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. (3) Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 ( 4 ) . (4) Nell’inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. (5) Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote del dazio antidumping individuale comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Questi ultimi produttori esportatori sono elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 come sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta. (6) Conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 la Commissione può modificare l’allegato I del medesimo regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1 o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»), non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame, b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, e c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione. B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI (7) La società Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd («Hunan Legend» o «il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. (8) Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 («le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni. (9) Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente. (10) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nelle risposte al questionario, consultando varie banche dati online fra cui Orbis ( 5 ) e Qichacha ( 6 ) ed effettuando un controllo incrociato delle informazioni della società con le informazioni presentate in casi precedenti e con le informazioni pubbliche disponibili su internet. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. Non è pervenuta alcuna osservazione da parte dell’industria dell’Unione. C. ANALISI DELLA RICHIESTA (11) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra l’1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («il periodo dell’inchiesta iniziale»), la Commissione ha constatato che il richiedente non esisteva come società nel periodo in questione. Lo statuto societario e la licenza commerciale di Hunan Legend risalgono al maggio 2014. Il richiedente non può quindi aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e soddisfa pertanto detta condizione. (12) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, la Commissione ha constatato che Hunan Legend non è collegata a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping iniziali. Secondo Qichacha l’azionista unico di Hunan Legend, Liang Feiqiao, non possiede né detiene azioni di nessuna società che si occupi della produzione, della lavorazione, della vendita o dell’acquisto del prodotto in esame, all’infuori di Hunan Legend. Tuttavia al momento della costituzione di Hunan Legend la partecipazione azionaria era diversa. Fino al novembre 2016 era un produttore esportatore cinese che produceva il prodotto in esame ed era soggetto a un dazio individuale pari al 18,3 %, Hunan Hualian China Industry Co. Ltd («Hunan Hualian»), a detenere il 49 % delle azioni di Hunan Legend, mentre Liang Feiqiao ne deteneva il restante 51 %. A novembre 2016 Hunan Hualian ha ceduto tutte le proprie azioni a Liang Feiqiao tramite un accordo di cessione di azioni, concluso tra le due parti, che definiva i termini e le condizioni in base a cui ha avuto luogo la ripartizione. In seguito alla cessione, Liang Feiqiao è diventato l’azionista unico di Hunan Legend, mentre il richiedente e Hunan Hualian ponevano fine al loro rapporto. (13) Le attività di esportazione di Hunan Legend sono cominciate alla fine del 2017, per estendersi all’UE dal 2019, ossia in seguito al ritiro di Hunan Hualian come azionista nel 2016. I documenti principali della società che definiscono la struttura, lo statuto societario e il registro delle vendite di Hunan Legend non indicavano inoltre che il richiedente fosse collegato ad alcuna società. In sintesi la Commissione non ha riscontrato alcun legame, quale definito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 7 ) . Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione. (14) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, la Commissione ha constatato che il richiedente ha effettuato esportazioni nell’Unione nel 2019, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha presentato fatture, una bolla di accompagnamento merci, una polizza di carico e una ricevuta di pagamento per un ordine effettuato nel 2019 da una società in Danimarca. Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione. (15) Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. D. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (16) Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd («Hunan Legend») l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. (17) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. (18) Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La seguente società è aggiunta all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, contenente l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione: Società Codice addizionale TARIC Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd C608 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, del 28 novembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139 ). ( 5 ) Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie. ( 6 ) Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina. ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ) L’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (Codice doganale dell’Unione) dispone che due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui alla frase precedente.

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