Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0467/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/467 della Commissione del 16 marzo 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Volailles d’Ancenis» (IGP)

Pubblicato: 16/03/2021 In vigore dal: 16/03/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/467 riguardo alla modifica del disciplinare di "Volailles d'Ancenis"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/467 della Commissione europea, pubblicato il 16 marzo 2021, approva una modifica non minore del disciplinare relativo all'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Volailles d'Ancenis", un prodotto agroalimentare francese. La modifica era stata richiesta dalla Francia e, secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali opposizioni. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione nel termine previsto, la Commissione ha proceduto all'approvazione della modifica. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'UE ed è direttamente applicabile, entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le modifiche al disciplinare riguardano le specifiche tecniche e i criteri di produzione che i produttori devono rispettare per commercializzare il prodotto con la denominazione protetta.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/467 della Commissione del 16 marzo 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Volailles d’Ancenis» (IGP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/467 of 16 March 2021 approving non-minor amendments to the product specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Volailles d’Ancenis’ (PGI)

Testo normativo

19.3.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 96/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/467 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Volailles d’Ancenis» (IGP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Volailles d’Ancenis», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ( 2 ) . (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) , in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Volailles d’Ancenis» (IGP). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2021 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ( GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1 ). ( 3 ) GU C 395 del 20.11.2020, pag. 7 .

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