Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0460/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/460 della Commissione del 16 marzo 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 16/03/2021 In vigore dal: 16/03/2021 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per l'importazione di prodotti a base di pollame dall'Ucraina nell'Unione europea in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/460 modifica le restrizioni all'importazione di pollame e prodotti avicoli dall'Ucraina, stabilendo un sistema di regionalizzazione basato sulla presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Dopo la conferma di nuovi focolai nel dicembre 2020, il regolamento mantiene il divieto di importazione dalle zone specificamente colpite (identificate come UA-2.1 fino a UA-2.10), mentre consente l'importazione dal resto del territorio ucraino (UA-1) con certificazione veterinaria appropriata. Le zone sottoposte a restrizioni includono regioni specifiche come parti di Kiev, Cherson, Donetsk e altre aree dove sono stati confermati focolai di HPAI del sottotipo H5. Gli importatori devono verificare che i prodotti provengano da zone autorizzate e dispongano della certificazione veterinaria richiesta secondo i modelli indicati nel regolamento (EP, E, WGM).

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/460 della Commissione del 16 marzo 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/460 of 16 March 2021 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Ukraine in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into and transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza (Text with EEA relevance)

Testo normativo

17.3.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 91/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/460 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ( 2 ) , in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ( 3 ) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, di detto regolamento. (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). (3) L’Ucraina figura nella tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo da cui determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio possono essere importati e transitare nell’Unione in funzione della presenza di HPAI. Tale regionalizzazione è stata stabilita nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/352 ( 4 ) , a seguito della conferma, il 19 gennaio 2020, di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8. (4) Dopo la comparsa del focolaio di HPAI, l’Ucraina ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione di tale malattia. L’Ucraina ha inoltre completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell’attuazione della politica di abbattimento totale nell’azienda avicola in cui è stato confermato il focolaio di HPAI nel gennaio 2020. L’Ucraina ha trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI; dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. (5) In base a questa valutazione si conclude che il focolaio risulta estinto e che non vi è alcun rischio legato all’introduzione nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone dell’Ucraina elencate nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, dalle quali erano state sospese le importazioni, in base al medesimo regolamento, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/352. (6) Il 4 dicembre 2020 l’Ucraina ha tuttavia confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5 in un’azienda avicola situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato di HPAI, l’intero territorio dell’Ucraina non può più essere considerato indenne da tale malattia e pertanto le autorità veterinarie ucraine non possono più certificare le partite di prodotti a base di pollame per l’importazione o il transito nell’Unione in provenienza dalle zone colpite da tale focolaio. Dopo la comparsa di tale focolaio, l’Ucraina ha confermato ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5 in aziende avicole situate sul suo territorio. (7) Le autorità veterinarie ucraine hanno confermato che dopo la comparsa del focolaio nel dicembre 2020 hanno sospeso il rilascio di certificati per le partite dei prodotti in questione destinati all’importazione o al transito nell’Unione e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare l’HPAI e limitare la diffusione di tale malattia. (8) L’Ucraina ha inoltre trasmesso alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e ha indicato le zone sottoposte a restrizioni nonché le misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’HPAI al di fuori di tali zone soggette a restrizioni. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione e, sulla base di questa valutazione e delle garanzie fornite dall’Ucraina, è opportuno concludere che per coprire i rischi legati all’introduzione di tali prodotti nell’Unione dovrebbe essere sufficiente limitare le restrizioni concernenti l’introduzione nell’Unione di partite di prodotti a base di pollame alle zone colpite da HPAI che sono state sottoposte a restrizioni dalle autorità veterinarie ucraine a causa degli attuali focolai. (9) È pertanto opportuno modificare la voce relativa all’Ucraina nella tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per tener conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 . ( 2 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74 . ( 3 ) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/352 della Commissione, del 3 marzo 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità ( GU L 65 del 4.3.2020, pag. 4 ). ALLEGATO Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa all’Ucraina è sostituita dalla seguente: Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Certificato veterinario Condizioni specifiche Condizioni specifiche Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6) Modelli Garanzie supplementari Data di chiusura (1) Data di apertura (2) 1 2 3 4 5 6 6 A 6 B 7 8 9 «UA – Ucraina UA-0 L’intero paese EP, E UA-1 L’intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2 WGM POU, RAT UA-2 Zona dell’Ucraina corrispondente a: UA-2.1. Regione (oblast) di Cherson WGM P2 30.11.2016 7.3.2020 POU, RAT P2 30.11.2016 7.3.2020 UA-2.2. Regione (oblast) di Odessa WGM P2 4.1.2017 7.3.2020 POU, RAT P2 4.1.2017 7.3.2020 UA-2.3. Regione (oblast) di Černivci WGM P2 4.1.2017 7.3.2020 POU, RAT P2 4.1.2017 7.3.2020 UA-2.4. Regione (oblast) di Vinnycja, distretto (raion) di Nemyriv, comuni: Berezivka Bratslav Budky Bugakiv Chervone Chukiv Danylky Dovzhok Horodnytsia Hrabovets Hranitne Karolina Korovayna Korzhiv Korzhivka Kryklivtsi Maryanivka Melnykivtsi Monastyrok Monastyrske città di Nemyriv Novi Obyhody Ostapkivtsi Ozero Perepelychcha Rachky Salyntsi Samchyntsi Sazhky Selevintsi Sholudky Slobidka Sorokoduby Sorokotiazhyntsi Velyka Bushynka Vovchok Vyhnanka Yosypenky Zarudyntsi Zelenianka WGM P2 19.1.2020 20.3.2021 POU, RAT P2 19.1.2020 20.3.2021» UA-2.5. Regione (oblast) di Mykolaiv Regione (oblast) di Cherson, distretto (raion) di Bilozerka, comuni: Tavriyske Nova zoria WGM P2 4.12.2020 POU, RAT P2 4.12.2020 UA-2.6. Regione (oblast) di Kiev: distretto (raion) di Ivankiv, comuni: Leonivka Blidcha Kolentsi Zymovyshche Rudnia-Talska Sosnivka distretto (raion) di Borodianka, comuni: Koblytsia Talske Myrcha Stara Buda Velykyi Lis Krasnyi Rih Mykhailivskyi WGM P2 24.12.2020 POU, RAT P2 24.12.2020 UA-2.7. Regione (oblast) di Kiev: distretto (raion) di Borodianka, comuni: Borodianka Kachaly Shybene Nebrat Nove Zalissia Berestianka Zdvyzhivka Babyntsi Buda-Babynetska Klavdiyevo-Tarasove Poroskoten Pylypovychi Nova Hreblia Vablia Druzhnia Halynka Zahaltsi Mykhailivskyi (Mykhailenkiv) tenuta «Blyzhni sady» distretto (raion) di Buča, comuni: Nemishayeve Mykulychi Dibrova Kozyntsi Chervona hilka Plakhtianka Myrotske parte della cittadina di Vorzel, compresa tra le strade Bilostotskykh e Pushkina. WGM P2 27.12.2020 POU, RAT P2 27.12.2020 UA-2.8. Regione (oblast) di Cherson: distretto (raion) di Kachovka, comuni: Zaozerne Skvortsivka Maryanivka Slynenko Olhivka distretto (raion) di Novotroicke, comuni: Volodymyro-Ilyinka Sofiivka Katerynivka WGM P2 29.12.2020 POU, RAT P2 29.12.2020 UA-2.9. Regione (oblast) di Kiev, città di Kiev: La zona compresa in un cerchio avente un raggio di 10 km intorno al villaggio di Hostomel nel distretto (raion) di Buča e che si estende in senso orario: a) nord, nordovest, ovest, sudovest: regione (oblast) di Kiev, distretto di Buča, comuni: Moschun, Hostomel, Kotsiubynske, città di Irpin, città di Buča, Horenka. b) nordest, est, sudest, sud: confine della regione (oblast) di Kiev con i distretti (raion) di Obolon, Podil e Ševčenko della città di Kiev, dall’intersezione tra le strade Polarna, Avtozavodska e Semena Skliarenko all’intersezione con le strade Oleny Telihy e Oleksandra Dovzhenko, fino all’intersezione con il viale Peremohy. WGM P2 18.1.2021 POU, RAT P2 18.1.2021 UA-2.10. Regione (oblast) di Donetsk: distretto (raion) di Volnovacha (ex Velyka Novosilka), comuni: Vesele Fedorivka Skudne Dniproenerhiya Velyka Novosilka Rozdolne Novyi Komar Perebudova Novoocheretuvate Myrne Ordadne Komar Vremivka Voskresenka Vilne Pole Ševčenko Burlatske Pryvilne Regione (oblast) di Dnipropetrovsk: distretto di Prokrovske, comuni: Maliivka WGM P2 3.2.2021 POU, RAT P2 3.2.2021

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Il regolamento disciplina l'importazione di pollame e prodotti avicoli in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità, applicando il principio della regionalizzazione per gestire il rischio sanitario. Operatori del commercio estero, importatori di prodotti alimentari e veterinari consultano questa normativa per verificare le zone autorizzate all'importazione, i certificati veterinari richiesti e le garanzie sanitarie necessarie secondo la direttiva 2002/99/CE e la direttiva 2009/158/CE.

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