Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0436/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/436 della Commissione del 10 marzo 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Poivre de Penja» (IGP)

Pubblicato: 10/03/2022 In vigore dal: 10/03/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/436 riguardo alla registrazione del "Poivre de Penja"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/436 della Commissione europea, pubblicato il 17 marzo 2022, registra il nome "Poivre de Penja" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo atto normativo si applica ai pepe nero prodotto nella regione di Penja in Camerun, classificato nella categoria delle spezie e altri prodotti agricoli. La registrazione avviene secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In pratica, ciò significa che solo il pepe nero proveniente dalla regione di Penja può essere commercializzato con questa denominazione protetta, garantendo ai consumatori l'autenticità e l'origine geografica del prodotto.

La registrazione è stata possibile perché la domanda presentata dal Camerun è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nessuno Stato membro ha presentato dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE. Per le aziende che commercializzano pepe nero, questa protezione rappresenta un valore aggiunto dal punto di vista commerciale e una garanzia di qualità per i consumatori finali.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/436 della Commissione del 10 marzo 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Poivre de Penja» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/436 of 10 March 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Poivre de Penja’ (PGI))

Testo normativo

17.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 89/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/436 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Poivre de Penja» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Poivre de Penja» presentata dal Camerun è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Poivre de Penja» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Poivre de Penja» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 472 del 23.11.2021, pag. 17 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2022/436 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP), strumenti fondamentali per la tutela dei prodotti agroalimentari nell'Unione europea. Operatori commerciali, importatori e distributori devono conoscere le regole sulla registrazione e l'uso delle IGP per evitare violazioni della proprietà intellettuale e garantire la conformità normativa nei loro processi di commercializzazione e etichettatura dei prodotti.

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