Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0425/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda la proroga dei periodi transitori per l’uso di determinati sistemi di aeromobili senza equipaggio nella categoria «aperta» e della data di applicazione per gli scenari standard per le operazioni eseguite entro e oltre la distanza di visibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 14/03/2022 In vigore dal: 14/03/2022 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 2022/425 ai periodi transitori per l'uso di droni nella categoria "aperta"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2022/425 del 14 marzo 2022 modifica le scadenze previste dal Regolamento di esecuzione UE 2019/947 per consentire l'utilizzo prolungato di sistemi di aeromobili senza equipaggio (UAS/droni) che non rispettano pienamente i nuovi standard tecnici armonizzati. La norma estende da gennaio 2023 a gennaio 2024 il termine entro il quale i droni non conformi ai requisiti del Regolamento delegato UE 2019/945 possono continuare a operare nella categoria "aperta" con limitazioni operative specifiche. Questa proroga è stata necessaria perché le norme armonizzate relative ai droni di classi C0-C6 non sarebbero state disponibili in tempo, impedendo ai produttori di immettere sul mercato sistemi conformi entro la scadenza originaria. La norma inoltre rinvia al 1° gennaio 2024 l'applicazione degli scenari standard per operazioni entro e oltre la distanza di visibilità, permettendo agli Stati membri di accettare dichiarazioni basate su scenari standard nazionali equivalenti fino al 31 dicembre 2023, con validità fino al 31 dicembre 2025.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda la proroga dei periodi transitori per l’uso di determinati sistemi di aeromobili senza equipaggio nella categoria «aperta» e della data di applicazione per gli scenari standard per le operazioni eseguite entro e oltre la distanza di visibilità (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/425 of 14 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/947 as regards postponing the transition dates for the use of certain unmanned aircraft systems in the ‘open’ category and the date of application for standard scenarios for operations executed in or beyond the visual line of sight (Text with EEA relevance)

Testo normativo

15.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 87/20 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/425 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda la proroga dei periodi transitori per l’uso di determinati sistemi di aeromobili senza equipaggio nella categoria «aperta» e della data di applicazione per gli scenari standard per le operazioni eseguite entro e oltre la distanza di visibilità (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione ( 2 ) , i sistemi di aeromobili senza equipaggio («UAS») che non sono conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione ( 3 ) e che non sono costruiti da privati possono continuare a essere utilizzati nella categoria «aperta» a determinate condizioni operative limitate, qualora siano immessi sul mercato prima del 1 o gennaio 2023. A norma dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, gli UAS che non sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 possono continuare a essere utilizzati nella categoria «aperta» solo nel rispetto di determinate condizioni operative limitate per un periodo transitorio che termina il 1 o gennaio 2023. (2) A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, a decorrere dal 3 dicembre 2023 gli Stati membri possono accettare solamente dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione per operazioni conformi a uno dei due scenari standard descritti nell’allegato, appendice 1, del medesimo regolamento di esecuzione, vale a dire entro la distanza di visibilità al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente popolato o oltre la distanza di visibilità con osservatori dello spazio aereo al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato. (3) Alcune delle norme armonizzate relative ai requisiti applicabili agli UAS di classi dalla C0 alla C6 necessarie per operare nella categoria «aperta» o negli scenari standard, nonché l’identificazione remota diretta non sarebbero disponibili prima della metà del 2023. In assenza di tali norme armonizzate, ai fabbricanti di UAS sarebbe di fatto impedito di immettere sul mercato UAS conformi prima della fine del periodo transitorio di cui all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. (4) È pertanto necessario prorogare le date di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 al fine di assicurare che le norme armonizzate relative agli UAS di classi dalla C0 alla C6 siano a disposizione dei produttori e degli operatori prima della scadenza di tali periodi. È inoltre necessario prorogare la data di applicazione dei due scenari standard di cui all’appendice 1 dell’allegato di tale regolamento di esecuzione al fine di garantire che tali norme armonizzate siano disponibili prima che gli Stati membri possano accettare dichiarazioni per operazioni conformi a tali scenari standard. Fino a quel momento gli Stati membri dovrebbero poter accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato: 1) all’articolo 20, la data «1 o gennaio 2023» è sostituita dalla data «1 o gennaio 2024»; 2) all’articolo 22, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l’articolo 20, l’uso di UAS nella categoria «aperta» che non sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione ( *1 ) è consentito per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle seguenti condizioni: ( *1 ) Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio ( GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1 ).»;" 3) all’articolo 23, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2.   L’articolo 5, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2024. 3.   I punti UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), e UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto i), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1 o luglio 2022 e il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto ii), dell’allegato si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2024. 4.   Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2023 gli Stati membri possono accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, se tali scenari nazionali soddisfano i requisiti di cui al punto UAS.SPEC.020 dell’allegato. Tali dichiarazioni cessano di essere valide a decorrere dal 1 o gennaio 2026.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio ( GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio ( GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1 ).

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Il Regolamento UE 2022/425 è il riferimento normativo per operatori di droni e produttori di UAS che devono comprendere i periodi transitori, le scadenze di conformità tecnica e gli obblighi di dichiarazione secondo il Regolamento di esecuzione UE 2019/947. Consulenti nel settore aeronautico civile, produttori di sistemi senza equipaggio e operatori professionali lo consultano per identificare le date di applicazione delle norme armonizzate, i requisiti delle classi C0-C6, gli scenari standard per operazioni VLOS e BVLOS, e le condizioni operative limitate durante i periodi transitori.

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